Commission Regulation (EU) No 171/2013 of 26 February 2013 amending Annexes I and IX, replacing Annex VIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive), and amending Annexes I and XII to Commission Regulation (EC) No 692/2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information Text with EEA relevance

Published date27 February 2013
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 055, 27 February 2013
L_2013055IT.01000901.xml
27.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/9

REGOLAMENTO (UE) N. 171/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2013

che modifica gli allegati I e IX, sostituisce l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) e che modifica gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2), del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (3) prevede che i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore. Le modalità relative all’approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative sono fissate nel regolamento della Commissione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(2) L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 prevede che la Commissione riesamini la direttiva 2007/46/CE in modo tale che ogni tipo/variante/versione corrisponda a un unico insieme di tecnologie innovative.
(3) Al fine di garantire un’efficace vigilanza delle emissioni specifiche di CO2 dei singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell’omologazione di un veicolo e, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio deve essere specificato in modo distinto nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato ai sensi della direttiva 2007/46/CE.
(4) Di conseguenza, è opportuno modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni.
(5) La modifica dei documenti utilizzati per l’omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità incaricate dell’omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli attrezzati con eco-innovazioni e, d’altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO2 dovuto alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante e di una versione specifica di un veicolo.
(6) È opportuno adattare l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE al fine di inserire le informazioni pertinenti concernenti i risultati delle prove, come previsto nella legislazione applicabile alle emissioni di agenti inquinanti da parte dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti.
(7) È opportuno pertanto modificare coerentemente la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.
(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico per i veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(4) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.


ALLEGATO I

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati come segue:

1) l’allegato I è modificato come segue:
a) sono aggiunti i seguenti punti 3.5.3, 3.5.3.1, 3.5.3.2 e 3.5.3.3: 3.5.3. Veicolo attrezzato con un’eco-innovazione nel senso dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011: sì/no (1) 3.5.3.1. Tipo/variante/versione del veicolo di base così come definito all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (se del caso) 3.5.3.2. Esistenza di interazioni tra diverse eco-innovazioni: sì/no (1) 3.5.3.3. Dati sulle emissioni relative all’utilizzazione di eco-innovazioni (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nel quadro delle prove) (w1)
Decisione che omologa l’eco-innovazione (w2) Codice dell’eco-innovazione (w3)
1. Emissioni di CO2 del veicolo di base (in g/km)
2. Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione (in g/km)
3. Emissioni di CO2 del veicolo di base nel ciclo di prove di tipo 1
4. Emissioni di CO2 del veicolo attrezzato con l’eco-innovazione nel ciclo di prove di tipo 1 (= 3.5.1.3)
5. Tasso di utilizzazione (TU), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento
Riduzione delle emissioni di CO2 FOR-L_2013055IT.01001101.notes.0001.xml.jpg
xxxx/201x
Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (w4 w5
b) nelle Note esplicative, sono aggiunte le seguenti note esplicative:
«(w) Eco-innovazioni.
(w1) Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni eco-innovazione.
(w2) Numero della decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.
(w3) Attribuito nella decisione della Commissione che omologa l’eco-innovazione.
(w4) Previo accordo dell’autorità competente per l’omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prove di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.
(w5) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione.»
2) l’allegato IX è modificato come segue:
a) nella parte I, modello B — pagina 2 — Categorie di veicoli M1 (veicoli completi e completati) sono aggiunte le seguenti voci 49.3, 49.3.1 e 49.3.2: 49.3. Veicolo attrezzato con eco-innovazioni: sì/no (1) 49.3.1. Codice generale della o delle eco-innovazioni (p1) 49.3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla o alle eco-innovazioni (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nel quadro delle prove)»;
b) nelle Note esplicative relative all’allegato IX sono aggiunte le seguenti note esplicative:
«(p) Eco-innovazioni.
(p1) Il codice generale della o delle eco-innovazioni si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:
Codice dell’autorità incaricata dell’omologazione così come definita all’allegato VII della presente direttiva;
Codice individuale di ciascuna eco-innovazione di cui è attrezzato il veicolo, indicato nell’ordine cronologico delle decisioni di omologazione della Commissione.
(Ad esempio il codice generale di tre eco-innovazioni omologate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall’autorità tedesca di omologazione dovrebbe essere: “e1 10 15 16”).
(p2) Somma delle riduzioni di emissioni di CO2 di ciascuna eco-innovazione.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

Risultati delle prove

(Da compilare a cura dell’autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)

Per ogni caso, l’informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest’ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1. Risultati delle prove sul livello sonoro

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT