Commission Regulation (EU) No 171/2013 of 26 February 2013 amending Annexes I and IX, replacing Annex VIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive), and amending Annexes I and XII to Commission Regulation (EC) No 692/2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information Text with EEA relevance
Published date | 27 February 2013 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 055, 27 February 2013 |
27.2.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 55/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 171/2013 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2013
che modifica gli allegati I e IX, sostituisce l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) e che modifica gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2), del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) a all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (3) prevede che i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 per ciascun costruttore. Le modalità relative all’approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative sono fissate nel regolamento della Commissione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(2) | L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 prevede che la Commissione riesamini la direttiva 2007/46/CE in modo tale che ogni tipo/variante/versione corrisponda a un unico insieme di tecnologie innovative. |
(3) | Al fine di garantire un’efficace vigilanza delle emissioni specifiche di CO2 dei singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell’omologazione di un veicolo e, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio deve essere specificato in modo distinto nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato ai sensi della direttiva 2007/46/CE. |
(4) | Di conseguenza, è opportuno modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni. |
(5) | La modifica dei documenti utilizzati per l’omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità incaricate dell’omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli attrezzati con eco-innovazioni e, d’altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO2 dovuto alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante e di una versione specifica di un veicolo. |
(6) | È opportuno adattare l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE al fine di inserire le informazioni pertinenti concernenti i risultati delle prove, come previsto nella legislazione applicabile alle emissioni di agenti inquinanti da parte dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti. |
(7) | È opportuno pertanto modificare coerentemente la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008. |
(8) | Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico per i veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(4) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19.
ALLEGATO I
Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati come segue:
1) | l’allegato I è modificato come segue:
|
2) | l’allegato IX è modificato come segue:
|
ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
Risultati delle prove
(Da compilare a cura dell’autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione CE)
Per ogni caso, l’informazione deve precisare a quale variante o versione si riferisce. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In quest’ultimo caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.
1. Risultati delle prove sul livello sonoro
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