Commission Regulation (EU) No 283/2011 of 22 March 2011 amending Regulation (EC) No 633/2007 as regards the transitional arrangements referred to in Article 7 Text with EEA relevance
Published date | 23 March 2011 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 77, 23 March 2011 |
23.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 77/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 283/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | L’attuazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo è destinato a consentire lo scambio dei dati di volo a norma del regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa i requisiti per sistemi automatici di scambio di dati di volo al fine di notificare, coordinare e trasferire i voli fra unità di controllo del traffico aereo (3). |
(2) | Al fine di conformarsi a quanto disposto nel punto 6 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (4), taluni Stati membri o prestatori di servizi di navigazione aerea sono tenuti ad aggiornare, oltre al loro protocollo (di rete) Internet, anche i loro sistemi di dati di volo e le loro infrastrutture di rete. Qualora avvenisse prima del 20 aprile 2011, l’aggiornamento potrebbe avere ripercussioni finanziarie significative sugli Stati membri o sui prestatori di servizi di navigazione aerea interessati. Per tale motivo, disposizioni transitorie adeguate dovrebbero contribuire a minimizzare i costi. |
(3) | Durante il periodo di validità delle disposizioni transitorie, gli Sati membri o i prestatori di servizi di navigazione aerea interessati applicheranno le misure necessarie a garantire l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo. |
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