Commission Regulation (EU) No 64/2012 of 23 January 2012 amending Regulation (EU) No 582/2011 implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) Text with EEA relevance

Published date31 January 2012
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 28, 31 January 2012
L_2012028IT.01000101.xml
31.1.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28/1

REGOLAMENTO (UE) N. 64/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 2 e l’articolo 12,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l’articolo 39, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 595/2009 fissa requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.
(2) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i veicoli e i motori devono essere omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009, e relative disposizioni di attuazione, solo dopo che siano state adottate procedure di misurazione del numero di particelle di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 595/2009, eventuali disposizioni specifiche resesi necessarie riguardo ai motori a regolazione multipla e disposizioni di attuazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 582/2011 al fine di includervi le disposizioni di cui sopra.
(3) Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009, gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (4), si applicano mutatis mutandis. È perciò opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione. È tuttavia necessario adeguare le suddette disposizioni per tener conto delle specificità dei veicoli pesanti.
(4) In particolare, è opportuno adottare specifiche procedure per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2009 nel caso di omologazione in più fasi. È anche opportuno adottare specifiche disposizioni e procedure per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo per i casi di adattamenti personalizzati e di produzione in piccole serie. Infine, è opportuno far riferimento alle norme specifiche di riprogrammazione sviluppate per i veicoli pesanti.
(5) A breve termine, e riguardo ad alcuni sistemi trasposti da vecchi a nuovi tipi di veicoli, applicare le disposizioni sull’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione può essere troppo oneroso per i fabbricanti di veicoli. È perciò opportuno introdurre alcune deroghe alle disposizioni generali sull’accesso a informazioni relative all’OBD dei veicoli nonché alla loro riparazione e manutenzione.
(6) Appena sarà possibile omologare i suddetti accessori, andranno fissate norme che disciplinino l’accesso a informazioni sull’OBD e sulla riparazione e manutenzione dei veicoli in modo da aiutare la progettazione e la costruzione di accessori automobilistici per veicoli a carburanti alternativi.
(7) Ai sensi della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (5), i dispositivi di limitazione della velocità devono essere montati da officine o enti riconosciuti dagli Stati membri. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (6), solo officine autorizzate possono tarare l’apparecchio di controllo montato su veicoli a motore. È perciò opportuno escludere dalle disposizioni sull’accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione, le informazioni relative alla riprogrammazione di unità di controllo destinate a dispositivi di limitazione della velocità e all’apparecchio di controllo.
(8) Occorre perciò modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 582/2011 è modificato come segue:

1) all’articolo 2, vengono aggiunti i paragrafi 42, 43 e 44 che seguono:
«42. “adattamenti personalizzati”, qualsiasi modifica a un tipo di veicolo, a un sistema, a una componente o a una entità tecnica, apportata su richiesta specifica di un cliente e soggetta a omologazione;
43. “informazioni relative all’OBD del veicolo”, informazioni riguardanti un sistema diagnostico di bordo che controlli un qualsiasi sistema elettronico del veicolo;
44. “sistema riportato”, un sistema, quale definito all’articolo 3, paragrafo 23, della direttiva 2007/46/CE, riportato da un tipo di veicolo vecchio a uno nuovo».
2) Sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 nonies: «Articolo 2 bis Accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo 1. I fabbricanti mettono in atto le disposizioni e le procedure necessarie, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009 e dell’allegato XVII del presente regolamento, al fine di garantire che informazioni relative all’OBD e alla riparazione e manutenzione del veicolo siano accessibili su Internet con un formato standard, in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all’accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati. I fabbricanti distribuiscono inoltre agli operatori indipendenti e a concessionari/meccanici autorizzati materiale di formazione tecnica. 2. Le autorità di omologazione rilasciano l’omologazione solo dopo aver ricevuto dal fabbricante un Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo. 3. Il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo prova la conformità all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 595/2009. 4. Il Certificato di accesso alle informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo va redatto in base al modello di cui all’appendice 1 dell’allegato XVII. 5. Le informazioni relative all’OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo devono contenere i seguenti elementi:
a) l’identificazione inequivocabile del veicolo, del sistema, della componente o dell’entità tecnica di cui è responsabile il fabbricante;
b) manuali di servizio, per annotare riparazioni e attività di manutenzione;
c) manuali tecnici;
d) informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);
e) schemi elettrici;
f) codici diagnostici di guasto, compresi i codici specifici dei fabbricanti;
g) numero di identificazione della taratura del software applicabile a un tipo di veicolo;
h) informazioni su strumenti e apparecchiature proprietari, e informazioni fornite mediante tali strumenti e apparecchiature;
i) informazioni sui dati registrati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova;
j) unità di lavoro o scadenze standard per operazioni di riparazione e manutenzione, se comunicate ai meccanici e ai concessionari autorizzati del fabbricante direttamente o tramite terzi;
k) nel caso di un’omologazione in più fasi, le informazioni chieste all’articolo 2 ter.
6. Concessionari e/o officine autorizzate facenti parte del sistema di distribuzione di un determinato fabbricante di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione e manutenzione a veicoli di un fabbricante del cui sistema di distribuzione essi non fanno parte. 7. Le informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli devono essere sempre accessibili, salvo durante gli interventi di manutenzione sul sistema d’informazione. 8. Per fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e
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