Opinion of Advocate General Medina delivered on 23 March 2023.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62022CC0083 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2023:245 |
| Date | 23 March 2023 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
LAILA MEDINA
presentate il 23 marzo 2023 (1)
Causa C‑83/22
RTG
contro
Tuk Tuk Travel SL
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena (Tribunale di primo grado n. 5 di Cartagena, Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Articolo 5, paragrafo 1 – Obblighi di informazione precontrattuale – Allegato I, parti A e B – Modulo informativo standard – Articolo 12, paragrafo 2 – Risoluzione del contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto – COVID-19 – Diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto – Domanda di rimborso parziale da parte del viaggiatore – Giudice nazionale – Esame d’ufficio da parte del giudice – Principi di diritto processuale nazionale»
1. Tra i settori più gravemente e direttamente colpiti dalla pandemia di COVID-19 vi è il settore dei viaggi e del turismo (2). L’incertezza provocata dalla pandemia e la sua rapida diffusione in diversi continenti hanno indotto numerosi viaggiatori a risolvere i loro contratti di pacchetto turistico prima dell’adozione di misure di emergenza da parte dei governi e della chiusura delle frontiere. Tale situazione di incertezza ha dato adito a dubbi quanto alla portata esatta dei diritti e degli obblighi delle parti di un contratto di pacchetto turistico e, più in particolare, ha reso difficile per i viaggiatori l’esercizio del loro diritto di risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 (3).
2. In tale contesto, il rinvio pregiudiziale in esame solleva una questione di natura puramente processuale. Detta questione concerne il potere dei giudici di accertare d’ufficio i diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 2015/2302 e, più in particolare, il diritto del viaggiatore di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, conformemente alle condizioni previste dall’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. Inoltre, esso solleva la questione se un giudice debba disporre del potere di concedere d’ufficio al consumatore più di quanto richiesto, al fine di garantire l’esercizio effettivo dei diritti ad esso conferiti in quanto viaggiatore ai sensi di tale direttiva.
3. Vi è una giurisprudenza costante e copiosa sul potere dei giudici nazionali di accertare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale. In tale filone giurisprudenziale, fondato su considerazioni inerenti alla tutela della parte più debole, rientrano alcune delle sentenze più importanti nel diritto dell’Unione in materia di consumatori (4), quali le sentenze Océano Grupo (5), Cofidis (6) o Aziz (7). La sentenza Océano Grupo è stata considerata un «potente strumento per eliminare iniquità e ripristinare la giustizia sociale nel diritto dei contratti» (8), mentre la sentenza Cofidis è stata persino fonte di ispirazione artistica (9). Dopo oltre due decenni di sviluppo e consolidamento di tale filone giurisprudenziale, le sentenze più recenti si concentrano sulla precisazione di aspetti della dottrina dell’esame d’ufficio, stabilendo un equilibrio talora delicato tra la tutela efficace dei consumatori e i principi fondamentali del diritto processuale (10). Da questo punto di vista, la dottrina dell’esame d’ufficio sembra in procinto di raggiungere una fase di «maturità» nella sua evoluzione o, come acutamente osservato da uno studioso, l’«età della ragione» (11). La presente causa s’inserisce in tale fase.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
4. Il capo II della direttiva 2015/2302 è intitolato «Obbligo d’informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico». In tale capo, l’articolo 5, rubricato «Informazioni precontrattuali», così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici:
(…)
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione, o, se applicabili, le spese di risoluzione standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;
(…)
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili».
5. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/2302 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. (…)
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».
6. L’articolo 23 della direttiva 2015/2302, rubricato «Carattere imperativo della direttiva», ai suoi paragrafi 2 e 3 così dispone:
«2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.
3. Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l’applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore».
7. L’articolo 24 di tale direttiva, rubricato «Applicazione», prevede quanto segue:
«Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva».
8. L’allegato I, parte A, della direttiva 2015/2302, intitolato «Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)», stabilisce, in una casella di testo, il contenuto di tale modulo e indica che, seguendo l’hyperlink, il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:
«Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
(…)
– I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.
(…)».
9. L’allegato I, parte B, della direttiva 2015/2302, intitolato «Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte A», stabilisce, in una casella di testo, il contenuto di tale modulo, seguito dagli stessi diritti fondamentali previsti da tale direttiva ed enunciati nell’allegato I, parte A, di quest’ultima.
Diritto spagnolo
Legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti
10. Gli articoli 5 e 12 della direttiva 2015/2302 sono stati recepiti nell’ordinamento giuridico spagnolo, rispettivamente, dagli articoli 153 e 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari; in prosieguo: la «legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti»), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287 del 30 novembre 2007, pag. 49181).
Legge recante il codice di procedura civile
11. L’articolo 216 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7 dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: la «LEC») prevede quanto segue:
«I giudici civili dirimono le cause di cui sono investiti in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti, salvo quando la legge dispone diversamente in casi particolari».
12. L’articolo 218, paragrafo 1, della LEC così dispone:
«Le decisioni giurisdizionali devono essere chiare, precise e corrispondere alle domande giudiziali e alle ulteriori istanze delle parti, dedotte tempestivamente nel procedimento. Esse contengono le declaratorie richieste, e condannano o assolvono il convenuto dirimendo tutti i punti controversi oggetto di discussione.
Il giudice, senza discostarsi dalla causa dell’azione accogliendo elementi di fatto o di diritto distinti da quelli addotti in giudizio dalle parti, statuisce in conformità alle disposizioni applicabili alla causa, anche qualora non siano state citate o fatte valere correttamente dalle parti».
13. L’articolo 412, paragrafo 1, della LEC è formulato come segue:
«Una volta che l’oggetto del procedimento è stato...
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