Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 23 March 2023.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2023:240 |
| Date | 23 March 2023 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 23 marzo 2023 (1)
Causa C‑726/21
Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pol
contro
GR,
HS,
IT,
e
INTER CONSULTING d.o.o.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale di comitato di Pola, Croazia)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Parti degli atti processuali alle quali il giudice nazionale deve fare riferimento nell’esaminare gli effetti del principio del ne bis in idem – Dispositivo – Motivazione – Fatti in relazione ai quali il procedimento penale è stato archiviato».
I. Introduzione
1. I fatti della presente causa sono alquanto complessi. Nel procedimento principale, pendente in Croazia, diverse persone sono state accusate di aver causato un danno patrimoniale a una società croata nell’ambito dell’attuazione di un progetto di alloggi turistici situati in Croazia. Nel corso di detto procedimento è emerso che due di tali persone erano state assolte, in Austria, dall’accusa di appropriazione indebita di fondi di una banca austriaca che aveva finanziato tale progetto. Inoltre, il procedimento inizialmente avviato, in Austria, nei confronti di tali persone è stato parzialmente archiviato per mancanza di prove quanto ad altri fatti relativi allo stesso progetto. Tuttavia, dopo aver esaminato le informazioni contenute nel fascicolo, la portata esatta della parte del procedimento oggetto di archiviazione non risulta del tutto chiara.
2. Lo Županijski sud u Puli-Pola (Tribunale di comitato di Pola, Croazia), giudice del rinvio, osserva che, in considerazione del procedimento svoltosi in Austria, il procedimento dinanzi ad esso pendente potrebbe essere precluso dal principio del ne bis in idem. Tuttavia, la conclusione precisa che deve esserne dedotta su questo punto dipende, in sostanza, dalla misura in cui sono prese in considerazione le informazioni relative a tale procedimento penale, contenute negli atti processuali adottati in tale contesto. Infatti, risulta che, nella prassi giudiziaria croata, al fine di valutare se la tutela offerta dal principio del ne bis in idem trovi applicazione, i giudici croati possono prendere in considerazione soltanto i fatti menzionati in determinate parti degli atti processuali, come nel petitum di un atto di imputazione o di una sentenza definitiva.
3. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, più in particolare, se, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») (2), occorra tener conto unicamente dei fatti fondamentali richiamati nel petitum dell’atto di imputazione, emesso da una procura di un altro Stato membro, e nel dispositivo di una sentenza definitiva pronunciata in un altro Stato membro, oppure se si debba tener conto anche dei fatti richiamati nella motivazione di tale sentenza, in relazione ai quali il procedimento è stato archiviato.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
4. L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dispone che «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
5. L’articolo 54 della CAAS stabilisce che «[u]na persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
6. L’articolo 57 della CAAS prevede quanto segue:
«1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un’altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
(…)».
B. Diritto nazionale
7. Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della Ustav Republike Hrvatske (Costituzione della Repubblica di Croazia) (3), nessuno può essere perseguito o condannato due volte per un atto vietato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
8. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dello Zakon o kaznenom postupku (legge recante il codice di procedura penale) (4), nessuno può essere perseguito penalmente due volte per un reato per il quale è già stato giudicato e in relazione al quale è stata emessa una sentenza passata in giudicato.
III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale
9. All’epoca dei fatti, GR era membro del consiglio di amministrazione della Skiper Hoteli d.o.o. (in prosieguo: la «Skiper Hoteli») e della Interco Umag d.o.o., successivamente divenuta INTER CONSULTING (in prosieguo: la «Interco», in liquidazione). GR era anche membro del consiglio di amministrazione della Rezidencija Skiper d.o.o. (in prosieguo: la «Rezidencija Skiper») e possedeva azioni nella Alterius d.o.o. (in prosieguo: la «Alterius»). Mi risulta che tutte queste società sono (o erano) registrate in Croazia. Quanto a HS, egli era amministratore della Interco, mentre IT aveva l’incarico di stimare il valore degli immobili.
10. Il 28 settembre 2015 la Županijsko državno odvjetništvo u Puli (procura di Pola, Croazia; in prosieguo: la «procura di Pola») ha emesso un atto di imputazione nei confronti di GR, HS, IT e della Interco. La procura di Pola accusava GR e la Interco di aver commesso il reato di abuso di fiducia nelle operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del Kazneni zakon (codice penale croato). Essa accusava inoltre HS di averne istigato la commissione e IT di aver concorso alla sua commissione.
11. A loro volta, GR e HS venivano accusati di aver agito, nel contesto di progetto per la costruzione di nuovi alloggi turistici a Savudrija (un comune croato), allo scopo di far ottenere alla Interco un indebito vantaggio patrimoniale in danno della Skiper Hoteli avendo organizzato l’acquisizione, da parte della Skiper Hoteli, per mezzo della Interco, di beni immobili situati a Savudrija a prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato.
12. Nell’atto di imputazione si indicava, inoltre, che GR, HS e IT avevano causato ulteriori danni patrimoniali alla Skiper Hoteli avendo agito allo scopo di far acquistare a quest’ultima azioni di un’altra società croata (la Alterius) a un prezzo di gran lunga superiore a quello corrispondente al loro valore effettivo.
13. Il giudice del rinvio ha confermato l’atto di imputazione emesso dalla procura di Pola.
14. Tuttavia, nel corso del procedimento iniziale, HS ha eccepito che nei suoi confronti, in relazione ai medesimi fatti, era già pendente un procedimento penale in Austria. La procura di Pola si è quindi rivolta, nel 2014, alla Staatsanwaltschaft Klagenfurt (procura di Klagenfurt, Austria; in prosieguo: la «procura di Klagenfurt»), al fine di accertare se effettivamente fossero ivi pendenti procedimenti simili. Nel 2016 la Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (procura della Repubblica di Croazia) ha presentato una richiesta analoga al Ministero della Giustizia austriaco. Secondo il giudice del rinvio, dalle risposte delle autorità austriache emergeva che era stato avviato un procedimento penale in Austria nei confronti di BB e CC, due ex membri del consiglio di amministrazione della Hypo Alpe Adria Bank International AG (in prosieguo: la «Hypo Bank»), con sede in Austria, in relazione al reato di abuso di fiducia ai sensi dell’articolo 153, paragrafi 1 e 2, dello Strafgesetzbuch (codice penale austriaco; in prosieguo lo «StGB»), nonché nei confronti di GR e HS in quanto concorrenti nello stesso reato.
15. Più precisamente, in base all’atto di imputazione che la procura di Klagenfurt ha presentato il 9 gennaio 2015 al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria), a BB e CC veniva contestata, nel periodo da settembre 2002 a luglio 2005, la concessione di alcuni prestiti alla Rezidencija Skiper e alla Skiper Hoteli – nonostante la mancanza di una sufficiente documentazione relativa al progetto e di una previsione della capacità di rimborso del credito –, causando così alla Hypo Bank un danno patrimoniale dell’ammontare di almeno EUR 105 milioni. HS e GR venivano accusati, rispettivamente, di aver istigato BB e CC a commettere tali reati o di aver concorso nella loro commissione mediante la presentazione delle domande di concessione dei suddetti prestiti.
16. Il 3 novembre 2016 il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt) ha pronunciato una sentenza con cui ha condannato BB e CC per aver approvato il prestito HR/1061 alla Skiper Hoteli. Essi sono stati assolti in riferimento agli altri capi di imputazione. GR e HS sono stati assolti. Più precisamente, HS è stato assolto dall’accusa di aver istigato BB e CC, tra il 2002 e il 2005, a commettere i reati chiedendo ripetutamente prestiti e presentando documentazione creditizia. GR è stato assolto dall’accusa di aver concorso, tra il 2003 e il 2005, nella commissione dei reati da parte di BB e CC, mediante le richieste di concessione di prestiti – ivi compreso il prestito HR/1061 –, la negoziazione del prestito, la presentazione...
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Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 8 June 2023.
...Charter. 39 See, to that effect, the judgment in Kossowski, paragraph 52. 40 See, in more detail, my Opinion in GR and Others (C‑726/21, EU:C:2023:240, points 35 to 41 The judgment in Kossowski, paragraph 53. 42 Mihalache, § 98. 43 Ibid., § 97. 44 For example, Framework Decision 2009/948 (s......
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Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 6 July 2023.
...la sentencia Kossowski, apartado 52. 22 Véase, para mayor detalle, mis conclusiones presentadas en el asunto GR y otros (C‑726/21, EU:C:2023:240), puntos 35 a 23 Sentencia Kossowski, apartado 53. 24 Sentencia Mihalache, § 98. 25 Ibídem, § 97. 26 Por ejemplo, artículo 57 del CAAS y Decisión ......