Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 6 July 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:552
Date06 July 2023
Celex Number62022CC0122
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 6 luglio 2023(1)

Causa C122/22 P

Dyson Ltd,

Dyson Technology Ltd,

Dyson Operations Pte Ltd,

Dyson Manufacturing Sdn Bhd,

Dyson Spain, SLU,

Dyson Austria GmbH,

Dyson sp. z o.o.,

Dyson Ireland Ltd,

Dyson GmbH,

Dyson SAS,

Dyson Srl,

Dyson Sweden AB,

Dyson Denmark ApS,

Dyson Finland Oy,

Dyson BV

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Energia – Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione – Etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere – Metodo di prova – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione europea»






I. Introduzione

1. La presente causa è l’ultimo atto della saga giudiziaria tra il fabbricante di aspirapolvere Dyson Ltd, insieme alle altre ricorrenti facenti parte dello stesso gruppo di società (in seguito denominate congiuntamente: «Dyson»), e la Commissione europea, relativamente ai metodi di prova per l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere ai sensi del diritto dell’Unione (2).

2. Essa riguarda un’impugnazione proposta dalla Dyson avverso la sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021, Dyson e a./Commissione (T‑127/19, EU:T:2021:870; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

3. Con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della Dyson per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, proposto ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. La Dyson ha lamentato di avere subito un danno a seguito dell’adozione da parte della Commissione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013, relativo all’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (3). Il Tribunale ha affermato che la condizione relativa alla sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione non è stata soddisfatta.

4. La presente causa verte quindi sulla nozione di violazione sufficientemente qualificata, che è una condizione per l’insorgere della responsabilità per danni sia dell’Unione europea sia degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione. Essa richiede un chiarimento della Corte circa il metodo di valutazione della gravità dell’infrazione. Più precisamente, la presente causa solleva le importanti questioni indicate di seguito. Se sia effettivamente rilevante che l’istituzione dell’Unione interessata – nel caso di specie, la Commissione – disponesse per operare nel pertinente ambito di un potere discrezionale o che disponesse di un margine di discrezionalità assai ridotto o addirittura inesistente. Come determinare se l’istituzione dell’Unione disponesse di un potere discrezionale? Come la Corte dovrebbe utilizzare gli elementi risultanti dalla giurisprudenza idonei a giustificare la violazione in questione?

II. Antefatti

A. Sintesi degli antecedenti della presente causa

5. Prima di addentrarci con maggiore dettaglio nel complesso retroscena della presente causa, si rende necessaria una breve spiegazione introduttiva. Con il regolamento delegato n. 665/2013, la Commissione ha determinato, segnatamente, il metodo di prova dell’efficienza energetica degli aspirapolvere necessario per assegnare un’etichetta di efficienza energetica a tali apparecchi. Il metodo scelto consisteva nel verificare gli aspirapolvere al momento del loro utilizzo iniziale, quando i contenitori cominciano a riempirsi di polvere. Farò riferimento a tale metodo come «prova a contenitore vuoto».

6. Nella causa Dyson/Commissione (4), la Dyson ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, contestando tale metodo in quanto non sarebbe rappresentativo dell’efficienza energetica degli aspirapolvere «durante l’uso», come previsto dalla normativa di base (direttiva 2010/30/UE (5)) integrata dal regolamento delegato n. 665/2013. Dopo che la prima sentenza del Tribunale è stata annullata su impugnazione dalla Corte (6), con la sentenza su rinvio (7) il Tribunale ha annullato il regolamento delegato n. 665/2013. Esso ha ritenuto che la prova a contenitore vuoto non potesse dimostrare l’efficienza energetica degli aspirapolvere «durante l’uso». A tal fine, era necessario che i contenitori fossero già riempiti a un certo livello.

7. Occorre inoltre spiegare perché la Dyson avesse interesse a contestare la prova a contenitore vuoto. La Dyson produce e vende aspirapolvere ciclonici, o senza sacco (8). A differenza dei tradizionali aspirapolvere con sacco (9), che generano aspirazione per rimuovere polvere e sporcizia dal pavimento, convogliandole in un sacchetto monouso, gli aspirapolvere senza sacco, come suggerisce il loro nome, non richiedono l’uso di sacchetti. Un aspirapolvere ciclonico utilizza la forza centrifuga per separare la polvere e i detriti dall’aria, eliminando così la necessità di sacchetti usa e getta.

8. Questa distinzione è importante nel contesto dei metodi di prova del rendimento energetico degli aspirapolvere al centro della presente causa. Mi risulta che il problema consiste nel fatto che quando un aspirapolvere con sacco utilizza l’aspirazione per rimuovere la polvere, ciò incide sul suo rendimento; quando il sacco, o il contenitore, è vuoto, l’aria fluisce relativamente facilmente attraverso il filtro dell’apparecchio e i pori nel sacco, per cui l’aspirazione è mantenuta; tuttavia, con l’uso dell’aspirapolvere, il sacco e il filtro vengono ostruiti dalla polvere e il flusso d’aria è ridotto. Di conseguenza, la potenza di aspirazione dell’aspirapolvere, l’efficacia pulente e l’efficienza energetica si deteriorano e l’aspirapolvere consuma più energia per contrastare l’ostruzione e compensare la perdita di aspirazione. Gli aspirapolvere ciclonici, invece, non hanno sacchetti e quindi non si ostruiscono. La potenza di aspirazione può essere mantenuta indipendentemente dal fatto che il contenitore sia pieno o meno. In altre parole, gli aspirapolvere ciclonici funzionano altrettanto bene sia pieni che vuoti. Questo punto non è contestato da nessuna delle parti nel presente procedimento.

9. In sintesi, il problema risiede nel fatto che, come sostiene la Dyson nel caso di specie, la prova effettuata a contenitore vuoto rappresenta il massimo rendimento possibile di un aspirapolvere in termini di aspirazione della polvere, nascondendo così il fatto che, quando il consumatore utilizza l’aspirapolvere, nel caso della maggior parte degli aspirapolvere tradizionali il sacco si intasa e l’aspirazione diminuisce. Di conseguenza, l’efficacia pulente e il consumo energetico degli aspirapolvere variano a seconda che la prova sia effettuata a sacco vuoto o quando il sacco per la raccolta della polvere è «pieno».

10. Anche se, dopo la sentenza di annullamento del Tribunale, la prova a contenitore vuoto come base per l’etichettatura energetica è stata abbandonata, la Dyson ritiene di avere subito danni durante il periodo in cui il regolamento delegato n. 665/2013 era in vigore, prima del suo annullamento. Essa ha quindi presentato un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale.

11. Prima di esaminare il procedimento dinanzi al Tribunale (D) e il procedimento dinanzi alla Corte (E), spiegherò, nella misura necessaria all’analisi degli argomenti della Dyson, la normativa pertinente nel caso di specie (B), nonché le precedenti sentenze della Corte e del Tribunale in questa saga (C).

B. L’etichettatura energetica dell’Unione europea e il regolamento delegato n. 665/2013

1. Panoramica della legislazione dellUnione europea in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile

12. In generale, la legislazione dell’Unione europea in materia di etichettatura energetica fornisce ai consumatori informazioni sul consumo energetico e le prestazioni ambientali dei prodotti, al fine di aiutarli a prendere decisioni informate. Essa va di pari passo con la legislazione dell’Unione (10) in materia di progettazione ecocompatibile, che stabilisce requisiti minimi di efficienza energetica di progettazione dei prodotti per migliorare le prestazioni ambientali. Insieme, la legislazione dell’Unione in materia di etichettatura energetica e di progettazione ecocompatibile contribuiscono a conseguire l’obiettivo dell’Unione europea di prevenire e mitigare il cambiamento climatico (11) e si stima che tale legislazione consenta ai consumatori di risparmiare oltre EUR 250 miliardi all’anno (12).

13. Le norme dell’Unione in materia di etichettatura energetica e di progettazione ecocompatibile sono attualmente in vigore per numerosi prodotti (13), quali televisori, lavastoviglie, forni, frigoriferi, lavatrici ed essiccatori. L’etichettatura energetica dell’Unione europea fornisce ai consumatori informazioni sull’efficienza energetica di un prodotto specifico, utilizzando una scala cromatica comparativa da A (più efficiente) a G (meno efficiente). Pare che circa l’85% dei consumatori sappia riconoscere l’etichetta energetica dell’Unione europea e la utilizzi nelle decisioni di acquisto (14).

2. Il contesto normativo della direttiva 2010/30 e del regolamento delegato n. 665/2013

14. L’etichettatura energetica dell’Unione europea risale alla direttiva 79/530/CEE (15), successivamente sostituita dalla direttiva 92/75/CEE (16). Tuttavia, gli aspirapolvere sono stati inseriti in tale quadro quasi 20 anni dopo, con l’adozione della direttiva 2010/30.

15. Come indicato dal suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2010/30, ha istituito un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT