Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 14 de diciembre de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:997
Date14 December 2023
Celex Number62022CC0432
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 14 dicembre 2023 (1)

Causa C-432/22

PT

con l’intervento di

Spetsializirana prokuratura

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Criminalità organizzata – Decisione quadro 2008/841/GAI – Decisione quadro 2004/757/GAI – Traffico illecito di stupefacenti – Accordo concluso tra il pubblico ministero e l’autore di un reato sull’applicazione di una pena patteggiata – Competenza della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Approvazione dell’accordo da parte dell’organo giurisdizionale – Presupposti – Designazione di un collegio giudicante ad hoc – Consenso degli altri coimputati»






1. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), la possibilità per un imputato di ottenere un’attenuazione delle accuse o una riduzione della pena a condizione che riconosca la propria colpevolezza, o che rinunci prima del processo a contestare i fatti o ancora che cooperi pienamente con le autorità inquirenti è divenuta una prassi comune nei sistemi di giustizia penale degli Stati europei (2).

2. Da parte sua, la Corte si è già pronunciata in cause relative ad accordi di dichiarazione di colpevolezza, ma solo nella misura in cui erano in discussione alcuni diritti procedurali riconosciuti a beneficio degli imputati in procedimenti penali, quali il diritto alla presunzione di innocenza ai sensi della direttiva (UE) 2016/343 (3) o il diritto all’informazione sull’accusa, ai sensi della direttiva 2012/13/UE (4).

3. La presente causa pone la questione della conformità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), di una normativa nazionale in forza della quale l’approvazione da parte di un giudice di un accordo in cui uno degli imputati riconosce la propria colpevolezza per i reati contestati in cambio di una riduzione della pena è, da un lato, attribuita per competenza a un giudice diverso da quello inizialmente investito del procedimento e, dall’altro, soggetta alla condizione preliminare dell’accettazione della conclusione di tale accordo da parte di tutti gli altri coimputati che non abbiano ammesso la propria responsabilità penale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

4. Nell’ambito della presente causa è rilevante l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Diritto bulgaro

5. L’articolo 381 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: il «NPK») (5), intitolato «Accordo di patteggiamento della pena nel procedimento preliminare», prevede quanto segue:

«1. Al termine dell’indagine, su proposta del pubblico ministero o dell’avvocato, è possibile concludere un accordo tra le parti per definire la causa.

(...)

4. L’accordo può determinare la pena alle condizioni di cui all’articolo 55 del NPK anche in assenza di circostanze attenuanti eccezionali o numerose.

5. L’accordo deve essere redatto in forma scritta e in esso devono essere riconosciuti i seguenti punti:

1. è stato commesso un atto; tale atto è stato commesso dall’imputato; l’atto è imputabile a quest’ultimo; l’atto costituisce un reato; l’atto riveste una determinata qualificazione giuridica;

2. la natura e l’ammontare della pena.

(...)

6. L’accordo è firmato dal pubblico ministero e dal difensore. L’imputato firma l’accordo se lo accetta, dopo aver dichiarato di rinunciare a che la sua causa sia giudicata secondo il rito ordinario.

7. Quando il procedimento riguarda più coimputati o più reati, l’accordo può essere concluso da alcuni di tali imputati o per alcuni di tali reati.

(...)».

6. Ai sensi dell’articolo 382 del NPK, intitolato «Decisione dell’organo giurisdizionale sull’accordo»:

«1. L’accordo è presentato dal pubblico ministero all’organo giurisdizionale di primo grado competente subito dopo la sua conclusione, contestualmente alla causa.

(...)

5. L’organo giurisdizionale può proporre modifiche all’accordo, che sono esaminate insieme al pubblico ministero e all’avvocato. L’imputato è sentito per ultimo.

(...)

7. L’organo giurisdizionale approva l’accordo se quest’ultimo non è contrario alla legge e al buon costume.

(...)».

7. Ai sensi dell’articolo 384 del NPK, intitolato «Accordo di definizione della causa in un procedimento giudiziario»:

«1. Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente capo, il giudice di primo grado può approvare un accordo di definizione della causa pattuito dopo l’avvio del procedimento giudiziario ma prima della conclusione della fase dell’istruttoria dibattimentale.

(...)

3. In tali casi, l’accordo sull’applicazione di una pena patteggiata è approvato solo dopo aver ottenuto il consenso di tutte le parti [del procedimento]».

8. L’articolo 384 bis del NPK, intitolato «Decisione su un accordo concluso con uno degli imputati o per uno dei reati», prevede quanto segue:

«1. Qualora, dopo l’avvio del procedimento giudiziario, ma prima della conclusione della fase dell’istruttoria dibattimentale, sia stato concluso un accordo con uno degli imputati o per uno dei reati, il giudice sospende il procedimento.

2. Un diverso collegio giudicante statuisce sull’accordo concluso entro sette giorni dal ricevimento della causa.

3. Il collegio giudicante di cui al paragrafo 1 prosegue l’esame della causa dopo aver statuito sull’accordo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. Il 25 marzo 2020 la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), a carico di 41 persone, tra cui SD e PT, per aver diretto e/o partecipato alle attività di un’associazione criminale organizzata finalizzata all’arricchimento attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti. PT è accusato di partecipazione a detta associazione criminale nonché di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

10. Nell’ambito della fase delle indagini preliminari, il 26 agosto 2020 il pubblico ministero e il difensore di SD hanno concluso un accordo in base al quale SD ha riconosciuto la propria colpevolezza per tutte le accuse e gli sarebbe stata inflitta una pena inferiore a quella prevista dalla legge. Detto accordo riporta i nomi e i numeri di identificazione nazionale degli altri coimputati. Il consenso di tali coimputati non è stato richiesto e, il 1° settembre 2020, un collegio giudicante diverso ha approvato detto accordo.

11. Il 17 novembre 2020, durante la fase giudiziaria del procedimento, il pubblico ministero e il difensore di PT hanno raggiunto un accordo in cui PT ha riconosciuto la propria colpevolezza per tutte le accuse e gli è stata inflitta una pena detentiva con sospensione condizionale per i reati commessi (in prosieguo: l’«accordo del 17 novembre 2020»). In considerazione della sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza) (C-377/18, EU:C:2019:670), tale accordo è stato modificato in modo da omettere i nomi e i numeri di identificazione nazionale degli altri coimputati.

12. Nel corso dell’udienza del 14 gennaio 2021, il giudice del rinvio ha ascoltato le osservazioni degli altri coimputati, alcuni dei quali non hanno prestato il loro consenso all’approvazione dell’accordo del 17 novembre 2020. Conformemente all’articolo 384 bis del NPK, tale giudice, il 18 gennaio 2021, ha trasmesso tale accordo al suo presidente, ai fini della designazione di un altro collegio giudicante per pronunciarsi su detto accordo. Il 21 gennaio 2021 quest’ultimo collegio ha rifiutato di approvare l’accordo del 17 novembre 2020, in quanto alcuni dei coimputati non avevano prestato il loro consenso a tal fine.

13. Il 10 maggio 2022, sulla base della sentenza del 29 luglio 2019, Gambino e Hyka (C-38/18, EU:C:2019:628), il pubblico ministero e il difensore di PT hanno chiesto al collegio giudicante investito della causa di pronunciarsi su tale accordo senza chiedere il consenso degli altri coimputati. Tuttavia, l’11 maggio 2022, in sede di assegnazione aleatoria ai fini della designazione di un collegio giudicante per pronunciarsi su detto accordo, il collegio giudicante in parola è stato escluso sulla base dell’articolo 384 bis del NPK.

14. Il 18 maggio 2022 il collegio giudicante nominato in applicazione di detta disposizione ha esaminato l’accordo del 17 novembre 2020 e si è rifiutato di approvarlo in quanto tale approvazione richiedeva il consenso degli altri 39 coimputati. Lo stesso giorno, a seguito di detto rifiuto, il pubblico ministero, PT e il suo difensore hanno chiesto nuovamente al collegio, dinanzi al quale erano state presentate tutte le prove, di approvare il suddetto accordo, senza chiedere il consenso degli altri coimputati. Il pubblico ministero ha tuttavia manifestato dubbi circa l’imparzialità di detto collegio giudicante a proseguire il procedimento riguardo agli altri coimputati qualora avesse approvato l’accordo concluso con PT. Da parte sua, PT ritiene che l’impossibilità, per lui, di concludere un accordo violi i suoi diritti derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

15. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio sottolinea che, per potersi pronunciare sul merito della causa in esame, occorre una risposta alle questioni pregiudiziali, poiché tale causa riguarda reati che rientrano nell’ambito di applicazione delle decisioni quadro 2004/757/GAI (6) e 2008/841/GAI (7) e, pertanto, nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Detto giudice ritiene che le...

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