conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire LG et MH (Autoblanchiment)

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:15
Date14 January 2021
Celex Number62019CC0790
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 14 gennaio 2021(1)

Causa C790/19

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

contro

LG,

MH,

con l’intervento di:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov (Corte di appello di Brașov, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2005/60/CEDirettiva (UE) 2015/849 – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo –– Reati di riciclaggio – Autoriciclaggio – Soggetto attivo del reato – Ambito di applicazione – Portata»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (2).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di LG e MH. Si sostiene che in varie date, tra il 2009 e il 2013, essi abbiano commesso e partecipato al reato di riciclaggio. La questione posta dal giudice del rinvio riguarda il punto se l’autore di un reato presupposto da cui proviene il denaro riciclato possa essere anche l’autore del reato di riciclaggio, come tale condotta è definita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849.

3. Tuttavia, in considerazione della data dei fatti controversi, va rilevato che la questione dovrà essere analizzata alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (3). Infatti, anche se la direttiva 2005/60 è stata il precursore dell’attuale versione della direttiva in parola, ossia la direttiva 2015/849, era la direttiva 2005/60 ad essere in vigore alla data in cui i reati di cui trattasi sono stati apparentemente commessi. Di conseguenza, è solo a tale precedente direttiva che è possibile fare riferimento per esaminare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

4. Inoltre, occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’imputato nel procedimento principale è stato condannato per il reato di riciclaggio di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), della Lege nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (legge n. 656/2002 sulla prevenzione e repressione del riciclaggio) (4), che ha trasposto la direttiva 2005/60. Come ho appena osservato, la direttiva 2015/849 è stata adottata successivamente al periodo in cui sono stati commessi i reati in questione. Il giudice del rinvio afferma, inoltre, che la legge nazionale di trasposizione della direttiva 2015/849 non era stata pubblicata al momento in cui la causa è stata deferita alla Corte.

5. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (5). Per quanto riguarda la causa in esame, nella definizione di riciclaggio, ciò non ha in realtà alcuna rilevanza, in quanto la definizione di riciclaggio è sostanzialmente simile sia nella direttiva 2005/60 sia nella direttiva 2015/849. È in questo contesto generale che si possono prendere ora in considerazione le disposizioni di legge pertinenti.

II. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

6. L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990 (Serie dei trattati europei, n. 141) (in prosieguo: la «Convenzione di Strasburgo») così recita:

«1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

b l’occultamento o la dissimulazione della natura, dell’origine, dell’ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di valori patrimoniali, nonché dei diritti di proprietà e degli altri diritti ad essi relativi, sapendo che detti valori patrimoniali sono proventi [di reati];

e, fatti salvi i suoi principi costituzionali e i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico;

(…)

2. Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

a è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale;

b può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

(…)»

7. L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 (Serie dei trattati del Consiglio d’Europa, n. 198; in prosieguo: la «Convenzione di Varsavia»), così recita:

«1 Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altra natura eventualmente necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna, quando il fatto è commesso intenzionalmente:

a la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi [di reati], allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti;

(…)

2 Al fine di dare attuazione o applicazione al paragrafo 1 del presente articolo:

a è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale;

b può prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale;

(…)».

B. Diritto dell’Unione

1. Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio

8. L’articolo 1 dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (6) prevede quanto segue:

«Al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sui seguenti articoli della [Convenzione di Strasburgo]:

(…)

(b) articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi».

2. Direttiva 2005/60

9. I considerando 1 e 5 della direttiva 2005/60 sono formulati come segue:

«(1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.

(…)

(5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d’azione finanziaria internazionale (in seguito denominato ‟GAFI”), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali».

10. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/60 così recita:

«1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.

2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli...

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