A contra O.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:118
Docket NumberC-143/20
Date24 February 2022
Celex Number62020CJ0143
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 febbraio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento detti “unit-linked” – Direttiva 2002/83/CE – Articolo 36 – Direttiva 2002/92/CE – Articolo 12, paragrafo 3 – Obbligo di informazione precontrattuale – Informazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti di assicurazione “unit-linked” – Ambito di applicazione – Portata – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Pratiche commerciali sleali – Omissione ingannevole»

Nelle cause riunite C‑143/20 e C‑213/20,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia), con decisioni del 24 marzo 2020 e del 2 ottobre 2019, pervenute in cancelleria il 24 marzo 2020 e il 12 maggio 2020, nei procedimenti

A

contro

O (C‑143/20),

e

G.W.,

E.S.

contro

A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek,

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per G.W. ed E.S., da A. Lengiewicz, radca prawny;

– per A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., da A.M. Pukszto, radca prawny, e S. Sołtysik, adwokat;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, da S. Chala, S. Charitaki e S. Papaioannou, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli e A. Collabolletta, avvocati dello Stato;

– per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, N. Ruiz García, T. Scharf, H. Tserepa-Lacombe e B. Sasinowska, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1), in combinato disposto con il suo allegato III, punto A, a.11 e a.12, dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22, e rettifica in GU 2009, L 253, pag. 18), nonché dell’articolo 185, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU 2013, L 341, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2009/138»).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, A alla O (C‑143/20), da un lato, e G.W. ed E.S. alla A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C‑213/20), dall’altro, in merito al rimborso dei premi assicurativi versati in forza di contratti collettivi di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

Direttiva 2002/83

3 Ai sensi dei considerando 2, 5, 35, 39, 44, 50 e 52 della direttiva 2002/83, abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/138:

«(2) Per agevolare l’accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo. Al fine di realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita.

(...)

(5) La presente direttiva rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari, consentendo a tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela.

(...)

(35) Per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti. (...)

(...)

(39) È necessario che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità (...). Questo requisito costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazione. (...)

(...)

(44) Divergenti disposizioni vigono negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile ai contratti relativi alle attività disciplinate dalla presente direttiva. L’armonizzazione delle normative in materia di contratti di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni. La possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l’applicazione della propria normativa ai contratti di assicurazione coi quali sono assunti impegni sul loro territorio offre quindi garanzie sufficienti ai contraenti. (...)

(...)

(50) È necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell’impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni. In situazioni particolari, nelle quali i diritti dei contraenti sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce (...).

(...)

(52) Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto».

4 L’articolo 14 della direttiva 2002/83, intitolato «Trasferimento del portafoglio», al suo paragrafo 5 prevedeva quanto segue:

«Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo (...) è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

(...)».

5 L’articolo 35 di tale direttiva, intitolato «Termine di rinuncia», al suo paragrafo 1 così disponeva:

«Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all’articolo 32, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto».

6 L’articolo 36 di detta direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», prevedeva quanto segue:

«1. Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A.

(...)

3. Lo Stato membro dell’impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell’allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell’impegno da parte del contraente.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato III sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».

7 L’articolo 53 della medesima direttiva, intitolato «Trasferimento del portafoglio», al suo paragrafo 6 così disponeva:

«Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo (...) è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

(...)».

8 L’allegato III della direttiva 2002/83, intitolato «Informazioni per i contraenti», enunciava quanto segue:

«Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.

(...)

A. Prima di concludere il contratto

Informazioni relative all’impresa di assicurazioni

...

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