A v Finanzamt M.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:921
Date24 November 2022
Docket NumberC-596/21
Celex Number62021CJ0596
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 novembre 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167 e 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte – Principio del divieto di frode – Catena di cessioni – Diniego del diritto a detrazione in caso di evasione – Soggetto passivo – Secondo acquirente di un bene – Evasione relativa a una parte dell’IVA dovuta all’atto del primo acquisto – Portata del diniego del diritto a detrazione»

Nella causa C‑596/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Nürnberg (Tribunale tributario di Norimberga, Germania), con decisione del 21 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2021, nel procedimento

A

contro

Finanzamt M,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da O. Serdula, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da R. Pethke e V. Uher, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A e il Finanzamt M (Ufficio dei tributi M, Germania; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») relativamente a un diniego del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte a fronte dell’acquisto di un veicolo effettuato nel corso dell’esercizio 2011.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112, contenuto nel capo 1, intitolato «Cessioni di beni», del titolo IV della stessa, a sua volta intitolato «Operazioni imponibili», il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l’acquisto o per la vendita è considerato una cessione di beni.

4 L’articolo 167 di tale direttiva, che figura nel capo 1, intitolato «Origine e portata del diritto a detrazione», del titolo X della stessa, intitolato «Detrazioni», prevede quanto segue:

«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».

5 L’articolo 168 di detta direttiva, contenuto nel medesimo capo 1, così dispone:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

(...)».

6 Ai sensi dell’articolo 178 della medesima direttiva, che figura nel capo 4, intitolato «Modalità di esercizio del diritto a detrazione», di detto titolo X:

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

a) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;

(...)».

7 L’articolo 203 della direttiva 2006/112, contenuto nel capo 1, intitolato «Obbligo di pagamento», del titolo XI di tale direttiva, a sua volta intitolato «Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi», prevede quanto segue:

«L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».

8 L’articolo 273 della citata direttiva, che figura nel capo 7, intitolato «Disposizioni varie», del titolo XI della medesima direttiva, è così formulato:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Diritto tedesco

9 L’articolo 3, paragrafo 3, dello Umsatzsteuergesetz (legge tedesca in materia di imposta sulla cifra d’affari; in prosieguo: lo «UStG») stabilisce quanto segue:

«In un’operazione su commissione [articolo 383 dello Handelsgesetzbuch (codice tedesco del commercio)] ha luogo una cessione tra committente e commissionario. Nella commissione alla vendita si considera acquirente il commissionario, e nella commissione all’acquisto il committente».

10 L’articolo 15, paragrafo 1, dello UStG, nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, così dispone:

«L’imprenditore può detrarre le seguenti imposte assolte a monte:

1) l’imposta dovuta per legge per cessioni e altre prestazioni di servizi effettuate da un altro imprenditore a favore della sua impresa. L’esercizio del diritto a detrazione richiede che l’imprenditore sia in possesso di una fattura emessa ai sensi degli articoli 14 e 14 a. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Nel corso del 2011 A, commerciante e ricorrente nel procedimento principale, ha acquistato da C, che asseriva di essere W, un autoveicolo usato per la sua impresa (in prosieguo: l’«autoveicolo controverso»). W sapeva che C si faceva passare per lui e vi acconsentiva. C ha fatturato nei confronti di W l’importo di EUR 52 100,84, oltre a EUR 9 899,16 di IVA, per la cessione dell’autoveicolo controverso, mentre W ha, successivamente, fatturato nei confronti del ricorrente nel procedimento principale l’importo di EUR 64 705,88, oltre a EUR 12 294,12 a titolo di IVA. W ha consegnato tale fattura a C, il quale, a sua volta, l’ha trasmessa al ricorrente nel procedimento principale.

12 A ha corrisposto a C l’importo totale di EUR 77 000, composto da EUR 64 705,88 a titolo di valore del bene e da EUR 12 294,12 a titolo della relativa IVA. C ha trattenuto per sé la totalità di tali importi. Nella propria contabilità e nelle proprie dichiarazione fiscali C ha indicato un prezzo di vendita dell’importo di EUR 52 100,84, oltre a EUR 9 899,16 di IVA, come riportato sulla fattura dallo stesso emessa nei confronti di W. Di conseguenza, C si è limitato a riversare l’imposta riscossa in relazione a quest’ultimo importo, ossia EUR 9 899,16. W, da parte sua, non ha riportato l’operazione né nella propria contabilità né nelle proprie dichiarazioni fiscali e non ha, quindi, pagato alcuna imposta a tale titolo.

13 A chiede, con...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 21 September 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 September 2023
    ...de sus empleados. 1 Lengua original: alemán. 2 Sentencias de 24 de noviembre de 2022, Finanzamt M (Alcance del derecho a deducción del IVA) (C‑596/21, EU:C:2022:921), apartado 25; de 11 de noviembre de 2021, Ferimet (C‑281/20, EU:C:2021:910), apartados 46 y 47; de 20 de junio de 2018, Entec......
  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie v W. Sp. z o.o.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 May 2023
    ...Kommission/Ungarn, C‑274/10, EU:C:2011:530, Rn. 42 und 43, und vom 24. November 2022, Finanzamt M [Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑596/21, EU:C:2022:921, Rn. 21 und die dort angeführte 28 Durch die Regelung über den Vorsteuerabzug soll der Unternehmer vollständig von der im Rahmen ......
2 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 21 September 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 September 2023
    ...de sus empleados. 1 Lengua original: alemán. 2 Sentencias de 24 de noviembre de 2022, Finanzamt M (Alcance del derecho a deducción del IVA) (C‑596/21, EU:C:2022:921), apartado 25; de 11 de noviembre de 2021, Ferimet (C‑281/20, EU:C:2021:910), apartados 46 y 47; de 20 de junio de 2018, Entec......
  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie v W. Sp. z o.o.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 May 2023
    ...Kommission/Ungarn, C‑274/10, EU:C:2011:530, Rn. 42 und 43, und vom 24. November 2022, Finanzamt M [Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug], C‑596/21, EU:C:2022:921, Rn. 21 und die dort angeführte 28 Durch die Regelung über den Vorsteuerabzug soll der Unternehmer vollständig von der im Rahmen ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT