Convention d’Istanbul.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:832
Date06 October 2021
Docket Number1/19
Celex Number62019CV0001(02)
CourtCourt of Justice (European Union)

PARERE DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2021

Indice


I. Domanda di parere

II. Contesto normativo

A. Direttive rilevanti sulla cooperazione giudiziaria in materia penale

B. Direttive rilevanti sulla politica comune d’asilo

C. Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

III. Convenzione di Istanbul e sua firma da parte dell’Unione

A. Analisi della Convenzione di Istanbul

B. Proposte di decisioni sulla firma e sulla conclusione della Convenzione di Istanbul

C. Decisione sulla firma 2017/865

D. Decisione sulla firma 2017/866

IV. Valutazioni formulate dal Parlamento nella sua domanda di parere

A. Fatti e procedimento

B. Sulle basi giuridiche appropriate per la conclusione della Convenzione di Istanbul

C. Sulla scissione in due distinte decisioni degli atti sulla firma e sulla conclusione della Convenzione di Istanbul

D. Sulla prassi del «comune accordo» degli Stati membri

V. Sintesi delle osservazioni presentate alla Corte

A. Fatti e procedimento

1. Sulla firma e sulla ratifica della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri

2. Sulla procedura di firma della Convenzione di Istanbul in seno al Consiglio

3. Sulla procedura di conclusione della Convenzione di Istanbul in seno al Consiglio

B. Sulla ricevibilità della domanda di parere

1. Sulle basi giuridiche appropriate per la conclusione della Convenzione di Istanbul

2. Sulla scissione in due distinte decisioni degli atti sulla firma e sulla conclusione della Convenzione di Istanbul

3. Sulla prassi del «comune accordo» degli Stati membri

C. Nel merito della domanda di parere

1. Sulle basi giuridiche appropriate per la conclusione della Convenzione di Istanbul

a) Su un’adesione «ampia» o «limitata» dell’Unione alla Convenzione di Istanbul

b) Sui criteri di identificazione delle competenze dell’Unione

c) Sul rapporto tra la Convenzione di Istanbul e l’acquis dell’Unione

d) Sull’articolo 82, paragrafo 2, TFUE

e) Sull’articolo 84 TFUE

f) Sull’articolo 78, paragrafo 2, TFUE

g) Sull’articolo 83, paragrafo 1, TFUE

2. Sulla scissione in due distinte decisioni degli atti sulla firma e sulla conclusione della Convenzione di Istanbul

3. Sulla prassi del «comune accordo» degli Stati membri

a) Presentazione della prassi del «comune accordo»

b) Sulla compatibilità della prassi del «comune accordo» con l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e con gli articoli da 2 a 6 TFUE e con l’articolo 218, paragrafi 2, 6 e 8, TFUE

c) Se la prassi del «comune accordo» sia compatibile con i principi di attribuzione, di cooperazione leale tra l’Unione e i suoi Stati membri, di unità della rappresentanza esterna dell’Unione e con il diritto internazionale pubblico

VI. Posizione della Corte

A. Ricevibilità della domanda di parere

B. Sulla prassi del «comune accordo» degli Stati membri

C. Sulle basi giuridiche appropriate per la conclusione della Convenzione di Istanbul

D. Sulla scissione dell’atto di conclusione della Convenzione di Istanbul in due distinte decisioni

VII. Risposta alla domanda di parere

«Parere reso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Convenzione sulla prevenzione e la lotta contra la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) – Firma da parte dell’Unione europea – Progetto di conclusione da parte dell’Unione – Nozione di “accordo previsto”, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Competenze esterne dell’Unione – Base giuridica sostanziale – Articolo 78, paragrafo 2, TFUEArticolo 82, paragrafo 2, TFUEArticolo 83, paragrafo 1, TFUEArticolo 84 TFUEArticolo 336 TFUE – Articoli da 1 a 4 bis del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Partecipazione parziale dell’Irlanda alla conclusione, da parte dell’Unione, della Convenzione di Istanbul – Possibilità di scindere l’atto di conclusione di un accordo internazionale in due distinte decisioni in funzione delle basi giuridiche applicabili – Prassi del “comune accordo” – Compatibilità con il trattato UE e con il trattato FUE»


Nel procedimento di parere 1/19,

avente ad oggetto una domanda di parere ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, presentata il 9 luglio 2019, dal Parlamento europeo,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev (relatore), A. Prechal, M. Vilaras, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, F. Biltgen, K. Jürimäe, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan,

cancelliere: R. Schiano, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Parlamento europeo, da D. Warin, A. Neergaard e O. Hrstková Šolcová, in qualità di agenti;

– per il governo belga, da C. Pochet e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

– per il governo bulgaro, da E. Petranova, L. Zaharieva, T. Mitova e M. Georgieva, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil, M. Švarc e K. Najmanová, in qualità di agenti;

– per il governo danese, da M.P. Jespersen, in qualità di agente;

– per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da P. McGarry e S. Kingston, SC;

– per il governo ellenico, da K. Boskovits, in qualità di agente;

– per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

– per il governo francese, da J.-L. Carré, D. Dubois, T. Stéhelin e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e P. Csuhány, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da J. Schmoll, E. Samoilova e H. Tichy, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e A. Miłkowska, in qualità di agenti;

– per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

– per il governo finlandese, da H. Leppo e J. Heliskoski, in qualità di agenti;

– per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert, B. Driessen e A. Norberg, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da A. Bouquet, T. Ramopoulos, C. Cattabriga e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 marzo 2021,

ha reso il seguente

Parere

I. Domanda di parere

1 La domanda di parere presentata alla Corte dal Parlamento europeo è formulata nei seguenti termini:

«[1) a)] Gli articoli 82[, paragrafo 2,] e 84 [TFUE] costituiscono le basi giuridiche appropriate per l’atto del Consiglio [dell’Unione europea] relativo alla conclusione, a nome dell’Unione [europea], della Convenzione [del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione)] di Istanbul o tale atto deve basarsi sugli articoli 78[, paragrafo 2,] 82[, paragrafo 2,] e 83[, paragrafo 1,] TFUE [?]

[1 b)] [È] necessario o possibile scindere in due le decisioni relative alla firma e alla conclusione della Convenzione [di Istanbul] in virtù di tale scelta della base giuridica?

[2)] La conclusione della Convenzione di Istanbul, da parte dell’Unione, a norma dell’articolo 218[, paragrafo 6,] TFUE, risulta compatibile con i trattati in mancanza di un comune accordo di tutti gli Stati membri sul loro consenso ad essere vincolati da detta convenzione?».

II. Contesto normativo

A. Direttive rilevanti sulla cooperazione giudiziaria in materia penale

2 La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU 2011, L 101, pag. 1), applicabile a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, nel suo articolo 1 così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime».

3 La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU 2011, L 335, pag. 1, e rettifica in GU 2012, L 18, pag. 7), applicabile a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, nel suo articolo 1 precisa quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime».

4 La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI [del Consiglio] (GU 2012, L 315, pag. 57), applicabile a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, nel suo considerando 11 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato».

B. Direttive rilevanti sulla politica comune d’asilo

5 La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12), applicabile a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca e dell’Irlanda, nel suo articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, precisa quanto segue:

«4. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute:

a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati...

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