Council Decision 2011/18/CFSP of 14 January 2011 amending Council Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire

Published date15 January 2011
Date of Signature01 April 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 11, 15 January 2011
L_2011011IT.01003601.xml
15.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11/36

DECISIONE 2011/18/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2011

recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1).
(2) Il 13 dicembre 2010 il Consiglio ha sottolineato l'importanza delle elezioni presidenziali del 31 ottobre e 28 novembre 2010 per il ritorno della Costa d'Avorio alla pace e alla stabilità e ha affermato che la volontà espressa sovranamente dal popolo ivoriano deve imperativamente essere rispettata.
(3) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha esortato tutti i leader ivoriani civili e militari che non l'abbiano ancora fatto a riconoscere l'autorità del presidente democraticamente eletto, Alassan Ouattara.
(4) Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/801/PESC (2), che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di imporre restrizioni sui viaggi nei confronti di quanti ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale, in particolare coloro che minacciano il buon esito del processo elettorale.
(5) Il 14 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), che modifica la decisione 2010/656/PESC al fine di inserire altre persone nell'elenco delle persone soggette a restrizioni sui viaggi.
(6) Tenuto conto della gravità della situazione in Costa d’Avorio, dovrebbero essere imposte misure restrittive aggiuntive nei confronti di tali persone.
(7) Inoltre, l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC dovrebbe essere modificato e le informazioni relative a talune persone dell'elenco dovrebbero essere aggiornate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/656/PESC è così modificata:

1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente:
a) dalle persone di cui all'allegato I indicate dal comitato delle sanzioni e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o entità o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
b) dalle persone o dalle entità di cui all'allegato II, non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato I, che ostacolano i processi di pace e di riconciliazione nazionale e, in particolare, minacciano il buon esito del processo elettorale, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione,
sono congelati. 2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie;
e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione, da parte del comitato delle sanzioni o del Consiglio, della persona o dell’entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo.
Per le persone ed entità elencate nell'allegato I:
le deroghe di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), possono essere disposte dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni dell’intenzione di autorizzare, ove opportuno e in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro due giorni lavorativi da tale notifica, l’accesso a tali fondi e risorse economiche;
la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni e approvazione dello stesso;
la deroga di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera e), può essere disposta dallo Stato membro interessato previa notifica al comitato delle sanzioni.
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.»;
2. l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi alle persone o alle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.».

Articolo 2

L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. MARTONYI


(1) GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2) GU L 341 del 23.12.2010, pag. 45.

(3) Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)]

A. Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi) Informazioni sull'identità Motivi
1. Pascal Affi N’Guessan nato l'1 gennaio 1953 a Bouadikro; n. di passaporto: PD-AE 09DD00013 Presidente del Fronte popolare ivoriano (FPI) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; istigazione pubblica all'odio e alla violenza.
2. Tenente colonnello Nathanaël Ahouman Brouha nato il 6 giugno 1960 Comandante del Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica (GSPR). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
3. Aké N'Gbo Gilbert Marie nato l'8 ottobre 1955 a Abidjan n. di passaporto: 08 AA 61107 (scadenza 2 aprile 2014) Sedicente Primo ministro e Ministro della pianificazione e dello sviluppo - Coinvolgimento nel governo illegittimo di Laurent Gbagbo.
4. Pierre Israël Amessan Brou Direttore generale della Radio Televisione Ivoriana (RTI) – Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
5. Frank Anderson Kouassi Presidente del Consiglio nazionale della comunicazione audiovisiva (CNCA) - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010; rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto.
6. Nadiani Bamba nata il 13 giugno 1974 a Abidjan n. di passaporto: PD - AE 061 FP 04 Direttrice del gruppo editoriale Cyclone cui fa capo la testata Le temps - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione mediante istigazione pubblica all'odio e alla violenza ed implicazione in campagne di disinformazione sulle elezioni presidenziali del 2010.
7. Kadet Bertin nato intorno al 1957 a Mama Consigliere di Gbagbo per la sicurezza - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto di riconoscere l'autorità del Presidente democraticamente eletto. Istigazione dei movimenti repressivi ed intimidatori.
8. Generale Dogbo Blé nato il 2 febbraio 1959 a Daloa Capo di corpo d'armata della Guardia repubblicana - Ostruzione del processo di pace e di riconciliazione; responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Costa d'Avorio; insubordinazione all'autorità del Presidente democraticamente eletto.
9. Bohoun Bouabré Paul Antoine nato il 9 febbraio 1957 a Issia n. di passaporto: PD AE 015 FO 02 Ex Ministro di Stato, dirigente
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT