Council Decision 2011/867/CFSP of 20 December 2011 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Published date | 22 December 2011 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 341, 22 December 2011 |
22.12.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 341/56 |
DECISIONE 2011/867/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2011
che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), al fine tra l’altro di attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). |
(2) | Il 23 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/178/PESC (2), che modifica la decisione 2011/137/PESC, al fine di attuare l’UNSCR 1973 (2011). |
(3) | Il 22 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/625/PESC (3), che modifica la decisione 2011/137/PESC, al fine di attuare l’UNSCR 2009 (2011). |
(4) | Il 10 novembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/729/PESC (4), che modifica la decisione 2011/137/PESC, al fine di attuare l’UNSCR 2016 (2011). |
(5) | Il 16 dicembre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma dell’UNSCR 1970 (2011), agendo conformemente al punto 19 dell’UNSCR 2009 (2011), ha deciso di revocare la designazione relativa a due entità. |
(6) | È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 6, paragrafo 1 bis, della decisione 2011/137/PESC è sostituito dal seguente:
«1 bis. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:
a) | Libyan Investment Authority; nonché |
b) | Libyan Africa Investment Portfolio, |
che sono congelati a decorrere dal 16 settembre 2011 rimangono congelati.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
(2) GU L 78 del 24.3.2011, pag. 24.
(3) GU L 246 del 23.9.2011, pag. 30.
(4) GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 35.
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