Council Directive 90/211/EEC of 23 April 1990 amending Directive 80/390/EEC in respect of the mutual recognition of public-offer prospectuses as stock- exchange listing particulars

Published date03 May 1990
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 112, 3 May 1990
EUR-Lex - 31990L0211 - IT 31990L0211

Direttiva 90/211/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990 che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1990 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0051


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 1990

che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori

(90/211/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 21 della direttiva 89/298/CEE (4) prevede che, qualora le offerte pubbliche siano presentate simultaneamente o a date ravvicinate in due o più Stati membri, il prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in conformità degli articoli 7, 8 o 12 di detta direttiva debba essere riconosciuto quale prospetto di offerta pubblica negli altri Stati membri interessati, in base al principio del reciproco riconoscimento;

considerando che è altresì auspicabile prevedere il riconoscimento di un prospetto di offerta pubblica quale prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale, quando è presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori poco tempo dopo la presentazione dell'offerta pubblica;

considerando che è quindi opportuno modificare l'articolo 24 ter della direttiva 80/390/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 87/345/CEE (6);

considerando che il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica non comporta di per sé il diritto all'ammissione alla quotazione ufficiale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'inizio dell'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE sono aggiunte le parole seguenti:

« Fatto salvo l'articolo 24 ter, paragrafo 1, ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 24 ter, paragrafo 1 della direttiva 80/390/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. Se è presentata una richiesta di ammissione alla...

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