Council Directive 90/487/EEC of 17 September 1990 amending Directive 79/196/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres employing certain types of protection

Published date02 October 1990
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 270, 2 October 1990
EUR-Lex - 31990L0487 - IT 31990L0487

Direttiva 90/487/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atsmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 02/10/1990 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0248
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0248


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atsmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione

(90/487/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, ha definito in particolare le procedure di esame alle quali deve soddisfare detto materiale per poter essere importato, commercializzato e utilizzato liberamente dopo aver superato i controlli ed essere stato dotato dei marchi e simboli previsti;

considerando che la direttiva 76/117/CEE stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 4, che direttive particolari preciseranno le norme armonizzate da applicare in tutti gli Stati membri per questo materiale;

considerando che con la direttiva 79/196/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE (5), è stata attuata la libera circolazione del materiale elettrico, introducendo i metodi di protezione elencati nell'articolo 1 e precisando, nell'allegato I, le relative norme armonizzate;

considerando che, visto l'attuale stato della tecnica, sono disponibili norme armonizzate per altri metodi di protezione e per materiale particolare; che per attuare la libera circolazione del materiale impiegando questi nuovi metodi di...

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