Council Implementing Regulation (EU) No 307/2014 of 24 March 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 875/2013 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand following an interim review pursuant of Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009

Published date27 March 2014
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 091, 27 March 2014
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27.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 307/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) A seguito di un’inchiesta («inchiesta iniziale»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 682/2007 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati ai codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %.
(2) Con il regolamento (CE) n. 954/2008 (3), il Consiglio ha modificato le misure in vigore per quanto riguarda un produttore esportatore e, di conseguenza, l’aliquota applicabile a «tutte le altre società»: il dazio è passato a essere compreso tra il 3,1 % e il 14,3 %.
(3) A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («riesame in previsione della scadenza»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 (4) il Consiglio ha mantenuto il dazio compreso tra il 3,1 % e il 14,3 %.

2. Domanda di riesame

(4) La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla River Kwai International Food Industry Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore della Thailandia.
(5) La domanda si limitava all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.
(6) Nella domanda il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che, per quanto riguarda il dumping praticato dal richiedente stesso, le circostanze che avevano portato all’istituzione delle misure in vigore erano cambiate e che tale cambiamento aveva carattere duraturo.
(7) In particolare, il richiedente ha affermato che il mutamento di circostanze si riferisce a cambiamenti della gamma di prodotti commercializzati, con un impatto diretto sui relativi costi di produzione. Da un confronto tra i suoi prezzi sul mercato interno e quelli all’esportazione nell’Unione il margine di dumping sembrava essere più basso rispetto al livello attuale delle misure.

3. Apertura di un riesame intermedio parziale

(8) La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Su tale base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) il 14 febbraio 2013 («avviso di apertura»), ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

4. Periodo dell’inchiesta di riesame

(9) L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

5. Parti interessate dall’inchiesta

(10) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione (Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux - «AETMD») dell’apertura del riesame intermedio.
(11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.
(12) Le osservazioni scritte presentate dall’AETMD sono state esaminate e, se lo si è ritenuto opportuno, prese in considerazione.
(13) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
(14) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. La Commissione ha effettuato una visita di verifica presso i locali del richiedente in Thailandia, a Bangkok e Kanchanaburi.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(15) Il prodotto oggetto del presente riesame è identico a quello definito nell’inchiesta iniziale e nel riesame in previsione della scadenza, vale a dire il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia.

2. Prodotto simile

(16) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e confermato nel riesame in previsione della scadenza, è stato accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nell’Unione e il granturco dolce prodotto e venduto in Thailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Thailandia e venduto per l’esportazione nell’Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

1. Determinazione del valore normale

(17) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite totali del prodotto simile effettuate dal richiedente sul mercato interno durante il PIR fossero rappresentative. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame per l’esportazione nell’Unione durante il PIR.
(18) Le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno sono state ritenute rappresentative.
(19) La Commissione ha individuato successivamente i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nell’Unione.
(20) Per ciascun tipo di prodotto, la Commissione ha stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il PIR rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile per l’esportazione nell’Unione.
(21) La Commissione ha stabilito che, per tutti i tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione, le vendite del richiedente sul mercato interno erano state effettuate in quantità rappresentative.
(22) La Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR per ogni tipo di prodotto allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
(23) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se
il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e
la media ponderata del prezzo di vendita di questo tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
(24) Dall’analisi delle vendite sul mercato interno condotta dalla Commissione è emerso che oltre il 90 % delle vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo unitario di produzione. Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il PIR.

2. Determinazione del prezzo all’esportazione

(25) Tutte le vendite del richiedente per l’esportazione nell’Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione o della Thailandia. Il prezzo all’esportazione è pertanto stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3. Confronto

(26) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica.
(27) Ove giustificato, la Commissione ha adeguato il
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