Council Implementing Regulation (EU) No 1251/2009 of 18 December 2009 amending Regulation (EC) No 1911/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solutions of urea and ammonium nitrate originating, inter alia, in Russia

Published date19 December 2009
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 19 December 2009
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19.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio («UNA») originarie, tra l’altro, della Russia. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento iniziale» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».
(2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 («riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio con il regolamento (CE) n. 1911/2006 (3) ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale. Le misure consistono in dazi specifici.

B. PROCEDURA ATTUALE

1. RICHIESTA DI RIESAME

(3) La società per azioni Acron («il richiedente»), un produttore esportatore della Russia, ha presentato domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» («il presente riesame») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda si limitava all’esame del dumping concernente il richiedente.
(4) Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato UNA nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o giugno 1998 e il 31 maggio 1999 («il periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di UNA soggetti alle misure antidumping in questione. Il richiedente ha dichiarato inoltre di aver cominciato ad esportare UNA nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

2. AVVIO DEL RIESAME RELATIVO AI «NUOVI ESPORTATORI»

(5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 241/2009 (4), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1911/2006 («misure in vigore») in relazione al richiedente.
(6) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 241/2009 ha abrogato il dazio antidumping di 20,11 EUR/tonnellata imposto dal regolamento (CE) n. 1911/2006 sulle importazioni di UNA prodotti e venduti per essere esportati nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

3. PRODOTTO IN ESAME

(7) Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia una soluzione di urea e nitrato di ammonio originaria della Russia, comunemente utilizzata come fertilizzante liquido nell’agricoltura («il prodotto in esame»). La soluzione consiste in una miscela di urea, nitrato di ammonio e acqua. Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC 3102 80 00.

4. PARTI INTERESSATE

(8) La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
(9) La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle sue società collegate:
JSC Acron, Novgorod, Russia,
Agronova International Inc., Hallandale, Stati Uniti («Agronova»).

5. PERIODO DELL’INCHIESTA DI RIESAME

(10) Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame relativo ai «nuovi esportatori» ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 («PIR»).

C. ESITO DELL’INCHIESTA

1. QUALIFICA DI «NUOVO ESPORTATORE»

(11) L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nell’Unione successivamente a questo periodo.
(12) Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato con nessuno degli esportatori o produttori della Russia soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia.
(13) In tale contesto, si conferma che il richiedente deve essere considerato «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. DUMPING

2.1. DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE

(14) Il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto in esame sul mercato interno della Russia. Quando i prezzi sul mercato interno non possono essere utilizzati per stabilire il valore normale, è necessario ricorrere a un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato invece un valore normale costruito secondo il metodo illustrato di seguito.
(15) Il valore normale è stato calcolato sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal richiedente, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

2.1.1. Adeguamento dei costi del gas naturale nel mercato interno russo

(16) Per quanto riguarda i costi di fabbricazione, è opportuno ricordare che i costi del gas rappresentano una percentuale rilevante del costo di fabbricazione e una percentuale significativa del costo totale di produzione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si è esaminato se i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili del richiedente.
(17) Si è potuto stabilire che i prezzi pagati dal richiedente nel mercato interno erano anormalmente bassi. A titolo di esempio, essi oscillavano tra un quarto e un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale originario della Russia. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas praticati nel mercato interno russo erano prezzi regolamentati, nettamente inferiori a quelli pagati per il gas naturale nei mercati non regolamentati. Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del richiedente è stato necessario adeguarli di conseguenza. In assenza di prezzi del gas non distorti relativi al mercato interno russo e a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi».
(18) Il calcolo del prezzo così adeguato si è basato sul prezzo medio del gas russo venduto all’esportazione alla frontiera ceco-tedesca (Waidhaus), al netto delle spese di trasporto e adeguato in modo da riflettere i costi di distribuzione locali. In quanto piazza principale per le vendite di gas russo nell’Unione, che costituisce il mercato più importante per il gas russo e applica prezzi che riflettono adeguatamente i costi, Waidhaus può essere considerato un mercato rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
(19) Il richiedente, informato delle conclusioni, ha sollevato obiezioni in merito i) alla base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas e ii) alle metodologie applicate per tale adeguamento.

2.1.1.1. Base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas

(20) Il richiedente ha affermato che qualsiasi adeguamento del prezzo del gas pagato sul mercato interno russo non sarebbe giustificato in quanto i suoi documenti contabili rifletterebbero pienamente i costi legati alla produzione del prodotto in esame in Russia. Egli ha aggiunto inoltre che, conformemente all’articolo 1 del regolamento di base, il valore normale deve essere sempre stabilito tenendo conto del paese esportatore e che, quindi, era in contrasto con tale articolo basare le conclusioni su informazioni corrispondenti a produttori di altri paesi terzi.
(21) Quanto all’obiezione sollevata dal richiedente riguardo alla presunta violazione dell’articolo 1 del regolamento di base, è opportuno ricordare che detto articolo si limita a descrivere il concetto generale di dumping; i
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