Council Implementing Regulation (EU) No 693/2012 of 25 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 723/2011 (extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 91/2009 on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China to imports of certain iron or steel fasteners consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not), by granting an exemption from those measures to one Malaysian exporting producer and terminating the registration of imports from that exporting producer

Published date31 July 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 31 July 2012
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31.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 203/23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 693/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, concedendo l’esenzione da queste misure a un produttore esportatore malese e ponendo termine alla registrazione delle importazioni di tale produttore esportatore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non facenti parte della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (3), il Consiglio ha esteso tali misure a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia («misure estese»), fatta eccezione per le importazioni di prodotti di società malesi espressamente citate in tale regolamento.

B. INCHIESTA ATTUALE

1. Domanda di riesame

(2) La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure estese a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Andfast Malaysia Sdn. Bhd. («Andfast»), un produttore malese.

2. Apertura di un riesame

(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dalla Andfast e li ha ritenuti sufficienti a motivare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere alla Andfast l’esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni la Commissione, con il regolamento (UE) n. 1164/2011 (4) («regolamento di apertura»), ha aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 in relazione alla Andfast.
(4) Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 sulle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia e fabbricato dalla Andfast. Contemporaneamente a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3. Prodotto in esame

(5) Il prodotto in esame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» con stelo di spessore inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi bulloni e viti per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle,
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