Council Regulation (EC) No 704/2008 of 15 July 2008 on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2008 to 31 July 2012
Published date | 31 July 2008 |
Subject Matter | Fisheries policy,External relations |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 203, 31 July 2008 |
31.7.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 203/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 704/2008 del Consiglio
del 15 luglio 2008
relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) | La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca. Detto accordo è stato approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 5 dicembre 2006. |
(2) | La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato e siglato un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012. |
(3) | Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo. |
(4) | Esso sostituisce il protocollo precedente approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006. |
(5) | Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012.
Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.
Articolo 2
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Categoria di pesca | GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza | Stato membro | GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro |
Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi | 9 570 GT | Spagna | 7 313 GT |
Italia | 1 371 GT | ||
Portogallo | 886 GT | ||
Categoria 2 — Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello | 3 240 GT | Spagna | 3 240 GT |
Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino | 1 162 GT | Spagna | 1 162 GT |
Categoria 4 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali | 375 GT | Grecia | 375 GT |
Categoria 5 — Cefalopodi | 13 950 GT 32 licenze | Spagna | 24 licenze |
Italia | 4 licenze | ||
Portogallo | 1 licenza | ||
Grecia | 3 licenze | ||
Categoria 6 — Aragoste | 300 GT | Portogallo | 300 GT |
Categoria 7 — Tonniere congelatrici con reti a circuizione | 22 licenze | Spagna | 17 licenze |
Francia | 5 licenze | ||
Categoria 8 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie | 22 licenze | Spagna | 18 licenze |
Francia | 4 licenze | ||
Categoria 9 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica | 17 licenze per un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate | ||
Categoria 10 — Pesca del granchio | 300 GT | Spagna | 300 GT |
Categoria 11 — Navi per la pesca pelagica fresca | 15 000 GT/mese in media annua |
2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 20 licenze al mese.
3. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) la Commissione, previa ricezione di un piano di pesca annuo elaborato dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave, trasmette le domande di licenza alle autorità della Mauritania. Su tale base e tenendo conto del consumo del quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate, la Commissione informa le autorità della Mauritania dell'intenzione di utilizzare o meno il contingente supplementare di 50 000 tonnellate in aggiunta al quantitativo di riferimento. Se del caso, chiede a dette autorità di aumentare di ulteriori 50 000 tonnellate il quantitativo di riferimento.
Il piano annuale di pesca precisa per ogni nave i mesi di attività e le catture stimate per ciascun mese di attività. Per il primo anno di applicazione del protocollo i piani di pesca sono trasmessi alla Commissione entro il 15 ottobre 2008. A partire dal 2009 i piani sono trasmessi alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria alle autorità della Mauritania le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei nove mesi precedenti la presentazione delle domande.
4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette alle autorità della Mauritania le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo trasmesso dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave. Il piano è trasmesso alla Commissione entro il 1o dicembre dell'anno precedente. Vi è indicata la stazza lorda (GT) prevista per ciascun mese di attività.
Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base ai piani pesca di cui al primo comma.
Articolo 3
1. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3).
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui all'articolo 2 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Articolo 4
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente protocollo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca mauritana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (4).
Articolo 5
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) Parere espresso il 10 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(4) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
PROTOCOLLO
che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. A decorrere dal 1o agosto 2008 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo. Dette possibilità rientrano nello sforzo di pesca globale indicato nell’allegato III, stabilito dalle autorità della Mauritania sulla base dei pareri scientifici disponibili e periodicamente aggiornato.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nei relativi allegati.
Articolo 2
Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento
1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 86 milioni di euro per il primo anno, a 76 milioni di euro per il secondo anno, a 73 milioni di euro per il terzo anno e a 70 milioni di euro per il quarto anno (1). Una quota di tale contropartita (pari a 11 milioni di euro il primo anno, 16 milioni di euro il secondo anno, 18 milioni di euro il terzo anno e 20 milioni di euro il quarto anno), è destinata dalla Mauritania al sostegno della politica nazionale della pesca, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo; di tale importo, 1 milione di euro è destinato ogni anno al Parco Nazionale del Banc d’Arguin (PNBA).
2. In caso di superamento del quantitativo totale di 250 000 tonnellate all’anno per la categoria 9 («specie pelagiche»), la parte comunitaria è tenuta a versare un contributo complementare di 40 euro per tonnellata pescata.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le...
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