Council Regulation (EC) No 704/2008 of 15 July 2008 on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2008 to 31 July 2012

Published date31 July 2008
Subject MatterFisheries policy,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 31 July 2008
L_2008203IT.01000101.xml
31.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 203/1

REGOLAMENTO (CE) N. 704/2008 del Consiglio

del 15 luglio 2008

relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno concluso un accordo di partenariato nel settore della pesca. Detto accordo è stato approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 5 dicembre 2006.
(2) La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato e siglato un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012.
(3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
(4) Esso sostituisce il protocollo precedente approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006.
(5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza Stato membro GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro
Categoria 1 — Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi 9 570 GT Spagna 7 313 GT
Italia 1 371 GT
Portogallo 886 GT
Categoria 2 — Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello 3 240 GT Spagna 3 240 GT
Categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino 1 162 GT Spagna 1 162 GT
Categoria 4 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali 375 GT Grecia 375 GT
Categoria 5 — Cefalopodi 13 950 GT 32 licenze Spagna 24 licenze
Italia 4 licenze
Portogallo 1 licenza
Grecia 3 licenze
Categoria 6 — Aragoste 300 GT Portogallo 300 GT
Categoria 7 — Tonniere congelatrici con reti a circuizione 22 licenze Spagna 17 licenze
Francia 5 licenze
Categoria 8 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie 22 licenze Spagna 18 licenze
Francia 4 licenze
Categoria 9 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica 17 licenze per un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate
Categoria 10 — Pesca del granchio 300 GT Spagna 300 GT
Categoria 11 — Navi per la pesca pelagica fresca 15 000 GT/mese in media annua

2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 20 licenze al mese.

3. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) la Commissione, previa ricezione di un piano di pesca annuo elaborato dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave, trasmette le domande di licenza alle autorità della Mauritania. Su tale base e tenendo conto del consumo del quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate, la Commissione informa le autorità della Mauritania dell'intenzione di utilizzare o meno il contingente supplementare di 50 000 tonnellate in aggiunta al quantitativo di riferimento. Se del caso, chiede a dette autorità di aumentare di ulteriori 50 000 tonnellate il quantitativo di riferimento.

Il piano annuale di pesca precisa per ogni nave i mesi di attività e le catture stimate per ciascun mese di attività. Per il primo anno di applicazione del protocollo i piani di pesca sono trasmessi alla Commissione entro il 15 ottobre 2008. A partire dal 2009 i piani sono trasmessi alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria alle autorità della Mauritania le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei nove mesi precedenti la presentazione delle domande.

4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette alle autorità della Mauritania le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo trasmesso dagli Stati membri con l’indicazione particolareggiata delle domande per nave. Il piano è trasmesso alla Commissione entro il 1o dicembre dell'anno precedente. Vi è indicata la stazza lorda (GT) prevista per ciascun mese di attività.

Se le domande eccedono 15 000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base ai piani pesca di cui al primo comma.

Articolo 3

1. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3).

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui all'articolo 2 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente protocollo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca mauritana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (4).

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1) Parere espresso il 10 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1.

(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(4) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1o agosto 2008 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo. Dette possibilità rientrano nello sforzo di pesca globale indicato nell’allegato III, stabilito dalle autorità della Mauritania sulla base dei pareri scientifici disponibili e periodicamente aggiornato.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nei relativi allegati.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 86 milioni di euro per il primo anno, a 76 milioni di euro per il secondo anno, a 73 milioni di euro per il terzo anno e a 70 milioni di euro per il quarto anno (1). Una quota di tale contropartita (pari a 11 milioni di euro il primo anno, 16 milioni di euro il secondo anno, 18 milioni di euro il terzo anno e 20 milioni di euro il quarto anno), è destinata dalla Mauritania al sostegno della politica nazionale della pesca, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo; di tale importo, 1 milione di euro è destinato ogni anno al Parco Nazionale del Banc d’Arguin (PNBA).

2. In caso di superamento del quantitativo totale di 250 000 tonnellate all’anno per la categoria 9 («specie pelagiche»), la parte comunitaria è tenuta a versare un contributo complementare di 40 euro per tonnellata pescata.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT