Council Regulation (EC) No 2563/2000 of 20 November 2000 amending Regulation (EC) No 2007/2000 by extending to the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia the exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's stabilisation and association process and amending Regulation (EC) No 2820/98

Published date23 November 2000
Subject MatterDevelopment cooperation,Commercial policy,Preferential systems,CCT: derogations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 295, 23 November 2000
EUR-Lex - 32000R2563 - IT

Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000, estendendo all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia le misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e il regolamento (CE) n. 2820/98

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 23/11/2000 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio

del 20 novembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000, estendendo all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia le misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e il regolamento (CE) n. 2820/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000(1), non si applica né alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fatta eccezione per le importazioni di vino, né alle importazioni dalla Repubblica federale di Iugoslavia.

(2) La sospensione, mediante scambio di lettere, delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(2), firmato il 29 aprile 1997, consente di concedere a detto paese preferenze commerciali autonome.

(3) Alla luce dei recenti sviluppi nel paese, la Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) soddisfa le condizioni di base per la concessione di preferenze commerciali autonome in linea con le conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997. Il Consiglio Affari generali del 9 ottobre 2000 ha invitato la Commissione a presentare proposte per estendere alla RFI il beneficio delle misure commerciali eccezionali di cui al...

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