Council Regulation (EC) No 869/2004 of 26 April 2004 amending Regulation (EC) No 1936/2001 laying down control measures applicable to fishing for certain stocks of highly migratory fish

Published date30 April 2004
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 30 April 2004
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30.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162/8

REGOLAMENTO (CE) N. 869/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in seguito denominata «ICCAT») ha adottato diverse raccomandazioni e la commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in seguito denominata «IOTC») ha adottato diverse risoluzioni che istituiscono obblighi in materia di controllo e di sorveglianza, che sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1936/2001 (2).
(2) L'ICCAT, nel 2001, nel corso della sua diciassettesima riunione e, nel 2002, nel corso della sua tredicesima riunione straordinaria, e l'IOCT nel 2001, nella sua sesta riunione ordinaria, e nel 2002, nel corso della sua settima riunione ordinaria, hanno raccomandato nuove misure per il controllo di alcuni stock di grandi migratori. Queste raccomandazioni e risoluzioni sono obbligatorie per la Comunità e dovrebbero essere pertanto attuate.
(3) Il regolamento (CE) n. 1936/2001 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:
«g) “ingrasso”: allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione;
h) “messa in gabbia”: sistemazione di individui selvatici indipendentemente dalla loro taglia in strutture chiuse (gabbie) ai fini dell'ingrasso;
i) “azienda di ingrasso”: azienda che pratica l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso;
j) “nave da trasporto”: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso.»
2) Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso 1. Ogni comandante di pescherecci comunitari che trasferisce tonno rosso ai fini dell'ingrasso verso una nave da trasporto registra nel giornale di bordo:
i quantitativi di tonno rosso trasferiti e il numero di esemplari,
la zona di cattura,
la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso,
il nome della nave da trasporto, la bandiera, il numero di immatricolazione nonché l'indicativo internazionale di chiamata,
il nome della o delle aziende di ingrasso cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.
2. Ogni comandante di nave da trasporto verso cui sono stati trasferiti quantitativi di tonno rosso registra:
a) i quantitativi di tonno rosso trasferiti da ogni peschereccio e il numero di esemplari;
b) il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura dei quantitativi di cui alla lettera a) nonché la bandiera, il numero di immatricolazione e l'indicativo internazionale di chiamata;
c) la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso;
d) il nome della o delle aziende responsabili dell'ingrasso, cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.
3. Il capitano è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la registrazione è sostituita da una copia della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o da una copia del documento T2M di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo. 4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia da navi battenti la loro bandiera vengano registrati dalle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati e messi in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 5 (compito I quale definito dall'ICCAT). In caso di esportazione e di importazione del tonno rosso catturato e destinato all'ingrasso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero e la data dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (3), da essi convalidati e indicano il paese terzo di destinazione dichiarato. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che catturano tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:
a) numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (4);
b) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, operatori o noleggiatori.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci che essi autorizzano a fornire e/o trasferire tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:
a) nome della nave, bandiera e numero di immatricolazione;
b) bandiera o bandiere precedenti, se del caso;
c) tipo di nave (nave con vasche, rimorchio, ecc.), lunghezza e stazza in GT;
d) indicativo internazionale di chiamata;
e) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, dell'operatore/degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori.
Articolo 4 ter Attività delle aziende di ingrasso del tonno rosso 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso soggette alla loro giurisdizione presentino alle competenti autorità nazionali una dichiarazione di messa in gabbia di cui all'allegato I bis 72 ore dopo la fine di ogni operazione di messa in gabbia realizzata da una nave da pesca o da trasporto. La presentazione della dichiarazione di messa in gabbia, che deve contenere tutti i dati necessari a norma del presente articolo, spetta alle aziende di ingrasso riconosciute dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le aziende di ingrasso di cui al paragrafo 1 presentino loro, entro il 1o luglio di ogni anno, una dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato. 3. La dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato di cui al paragrafo 2 deve comprendere i seguenti dati:
il nome dell'azienda,
l'indirizzo dell'azienda,
il proprietario dell'azienda,
i quantitativi di tonno rosso (in t) commercializzati nel corso dell'anno precedente,
la destinazione dei quantitativi commercializzati (nome dell'acquirente, paese, data di vendita),
il numero e la data di convalida dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 in caso di esportazione e di importazione,
la durata dell'ingrasso dei quantitativi commercializzati (in mesi), per quanto possibile,
la taglia media del pesce commercializzato.
4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica ed entro il 1o agosto di ogni anno:
i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia nel corso dell'anno precedente;
i quantitativi di tonno commercializzati nel corso dell'anno precedente.
Articolo 4 quater Registro delle aziende di ingrasso di tonno rosso 1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica ed entro il 30 aprile 2004, l'elenco delle aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza a effettuare operazioni di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione. 2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
il nome dell'azienda, il suo numero di registro nazionale,
la localizzazione dell'azienda,
la capacità dell'azienda (espressa in tonnellate).
3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT entro il 31 agosto 2004 affinché le aziende di ingrasso di cui trattasi siano iscritte nel registro ICCAT delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni di ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT. 4. Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, secondo la stessa procedura almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui le aziende in causa avviano attività di ingrasso del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT. 5. Le aziende di ingrasso soggette alla giurisdizione di uno Stato membro che non sono iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate ad esercitare attività di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.» (3) GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1." (4) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 26/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)."
3) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri trasmettono per via informatica alla
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