Council Regulation (EC) No 1139/2009 of 20 November 2009 repealing certain obsolete Council acts

Published date27 November 2009
Subject MatterCommercial policy,External relations,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 27 November 2009
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27.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2009 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2009

che abroga taluni atti obsoleti del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Migliorare la trasparenza del diritto comunitario è parte essenziale della strategia finalizzata a legiferare meglio che le istituzioni comunitarie stanno attuando. In questo contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto reale.
(2) La decisione 91/373/CEE del Consiglio, dell’8 luglio 1991, concernente la conclusione, da parte della Comunità economica europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad una garanzia di credito per assicurare l’esportazione di prodotti agricoli e alimentari della Comunità in Unione sovietica (1), e il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l’esportazione di prodotti agricoli ed alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia in Unione Sovietica (2), facevano fronte ad una situazione temporanea e hanno pertanto cessato di avere effetto.
(3) Il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia all’Unione europea (3), è stato incorporato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), e, di conseguenza, ha cessato di avere effetto.
(4) La decisione 96/620/CE del Consiglio, del 1o ottobre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che fissa, a partire dal 1o gennaio 1994, l’importo aggiuntivo da dedurre dal prelievo o dai dazi doganali, applicabile all’importazione nella Comunità di olio d’oliva non trattato originario del Marocco (5), dava applicazione ad un accordo successivamente sostituito e la decisione 2002/958/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco che prevede una deroga temporanea, per l’importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco, alle disposizioni del protocollo agricolo n. 1 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro (6), era di carattere temporaneo. Tali atti hanno pertanto cessato di avere effetto.
(5) Il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d’America (7), è stato adottato nel contesto di una controversia commerciale con gli Stati Uniti d’America, nel frattempo risolta. Pertanto, detto regolamento non ha più alcuna valenza pratica.
(6) Il regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di carni della specie bovina disossate, secche (8), era di carattere temporaneo e ha pertanto cessato di avere effetto.
(7) Le seguenti misure riguardanti alcuni Stati sono diventate obsolete in seguito all’adesione di tali Stati all’Unione europea: i) decisione 85/211/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1985, concernente la conclusione dello scambio di lettere che proroga l’accordo relativo al punto 2 dell’accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania in materia di scambi nel settore ovino e caprino (9); ii) decisione 93/722/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (10); iii) decisione 93/724/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (11); iv) decisione 93/726/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Romania sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (12); v) regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell’Ungheria e della Romania (13); vi) regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l’adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l’Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull’istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell’accordo sull’agricoltura concluso nel
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