Council Regulation (EC) No 1286/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 193/2007, imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate, originating in India and amending Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate, originating in, inter alia , India

Published date19 December 2008
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 340, 19 December 2008
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19.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1286/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

I. INCHIESTA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

(1) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India («il paese interessato») («l’inchiesta iniziale»).
(2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 193/2007 (3), ha imposto un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India («regolamento anti-sovvenzioni») per un ulteriore periodo di cinque anni. Il prodotto in questione rientra nel codice NC 3907 60 20. L’aliquota del dazio fisso varia tra 0 e 106,5 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati mentre l’aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 41,3 EUR/t.
(3) Inoltre, tramite il regolamento (CE) n. 192/2007 (4), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo allo stesso prodotto originario dell’India («regolamento antidumping»). A norma di tale regolamento l’aliquota del dazio fisso varia tra 88,9 e 200,9 EUR/t per gli esportatori nominalmente citati, mentre l’aliquota del dazio residuo applicabile alle importazioni effettuate presso altri esportatori ammonta a 181,7 EUR/t.
(4) Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all’esportazione, il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento antidumping tiene conto dell’aliquota del dazio compensativo istituito a seguito del regolamento anti-sovvenzioni, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.

II. APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

(5) A seguito dell’istituzione del dazio compensativo definitivo, il governo indiano ha dichiarato che le circostanze relative a due regimi di sovvenzioni [regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme) e regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption) nel quadro della sezione 80 HHC della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act)] sono cambiate e che tali cambiamenti presentano un carattere durevole. Di conseguenza, il governo indiano ha affermato che il livello di sovvenzione è stato probabilmente ridotto e che quindi le misure fissate in parte sulla base di tali regimi dovranno essere riesaminate.
(6) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal governo indiano e li ha ritenuti sufficienti a motivare l’apertura di un riesame conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento di base limitatamente al livello di sovvenzioni delle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell’India. A seguito della consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha aperto, tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura») un riesame intermedio parziale d’ufficio del regolamento (CE) n. 193/2007.
(7) Obiettivo dell’inchiesta in vista del riesame intermedio parziale è quello di valutare se sia necessario continuare, abolire o modificare le misure in vigore applicabili alle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i regimi di sovvenzione modificati, ove elementi di prova sufficienti siano stati presentati conformemente alle disposizioni pertinenti dell’avviso di apertura. A seconda dei risultati cui darà luogo, il riesame intermedio parziale valuterà anche la necessità di rivedere le misure applicabili alle società che hanno collaborato all’inchiesta da cui è scaturito il livello delle attuali misure e/o la misura residua applicabile a tutte le altre società.

III. PERIODO DELL’INCHIESTA

(8) L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»).

IV. PARTI INTERESSATE DALL’INCHIESTA

(9) La Commissione ha ufficialmente informato il governo indiano e i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta precedente menzionati nel regolamento (CE) n. 193/2007 in quanto beneficiari di uno dei due regimi di sovvenzione presumibilmente modificati e che figurano nell’allegato dell’avviso di apertura, come pure i produttori comunitari, dell’apertura dell’inchiesta in previsione di un riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.
(10) Tenuto conto del numero di parti interessate a tale riesame, è stato previsto di utilizzare tecniche di campionamento nell’ambito dell’inchiesta sulle sovvenzioni, conformemente all’articolo 27 del regolamento di base.
(11) Due produttori esportatori si sono manifestati e hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. Pertanto, la Commissione non ha ritenuto necessario ricorrere al campionamento. Uno dei due produttori esportatori che avevano presentato un formulario di campionamento ha in seguito comunicato alla Commissione che non intendeva compilare un questionario completo e fornire i dati necessari al fine dell’inchiesta.
(12) La Commissione ha quindi inviato e ricevuto risposta al questionario soltanto da un produttore esportatore ammesso al riesame, cioè la Pearl Engineering Polymers Ltd (la «società»). Un questionario è stato inoltre trasmesso al governo indiano. Risposte sono state inviate tanto dalla società quanto dal governo indiano.
(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:
1) governo dell’India ministero del Commercio, Nuova Delhi;
2) produttori esportatori indiani Pearl Engineering Polymers Ltd, Nuova Delhi.

V. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E COMMENTI SULLA PROCEDURA

(14) Il governo indiano e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si prevedeva di proporre una modifica dell’aliquota di dazio applicabile all’unico produttore indiano che ha cooperato e all’esportatore produttore indiano che non ha cooperato e che era anch’egli citato nell’allegato dell’avviso di apertura, nonché dell’intenzione di mantenere le misure esistenti per tutte le altre società che non avevano cooperato al presente riesame intermedio parziale. È stato consentito un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. La Commissione ha tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

B. PRODOTTO IN ESAME

(15) Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso prodotto di cui al regolamento (CE) n. 193/2007, vale a dire PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario del paese interessato. Esso è attualmente classificabile nel codice NC 3907 60 20.

C. SOVVENZIONI

I. INTRODUZIONE

(16) In base alle informazioni trasmesse dal governo indiano e dall’unico produttore esportatore che ha cooperato, nonché alle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:
a) regime di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme, AAS) (in precedenza noto come regime di licenze preventive — Advance Licence Scheme);
b) regime di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS);
c) sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);
d) regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, ITES);
e) regime mercato mirato (Focus Market Scheme, FMS);
f) regime obiettivo plus (Target Plus Scheme, TPS).
(17) I regimi a), b), c), e) ed f) si fondano sul «Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992)» (legge sul commercio estero — Sviluppo e regolamentazione, n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge del 1992 autorizza il governo indiano a pubblicare documenti relativi alle politiche in materia di esportazione e importazione, sintetizzati nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente
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