Council Regulation (EC) No 380/2008 of 18 April 2008 amending Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals

Published date29 April 2008
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 115, 29 April 2008
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29.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115/1

REGOLAMENTO (CE) N. 380/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, (1)

considerando quanto segue:

(1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto d’iniziativa in vista dell’adozione di misure volte all’armonizzazione della politica in materia di immigrazione.
(2) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter essere utilizzato da tutti gli Stati membri.
(3) L’inserimento di identificatori biometrici costituisce una tappa importante verso l’utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro l’uso fraudolento. È opportuno tener conto delle specifiche tecniche definite nella parte terza del documento n. 9303 dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relativo ai documenti ufficiali a lettura ottica in formato 1 e 2.
(4) Inoltre, l’ampia maggioranza degli Stati membri applica il principio «una persona — un documento» che rafforza ancor più la sicurezza. Si dovrebbe vagliare se rendere obbligatorio detto principio.
(5) Il Consiglio europeo, nella riunione di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, ha rilevato che occorre un approccio coerente dell’UE per quanto riguarda identificatori biometrici o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell’UE e i sistemi d’informazione.
(6) Il ricorso a nuove tecnologie come l’amministrazione in linea (e-government) e la firma digitale per l’accesso ai servizi telematici andrebbe agevolato offrendo agli Stati membri la possibilità di usare a tal fine il supporto di memorizzazione utilizzato per l’inserimento di identificatori biometrici o un ulteriore supporto di memorizzazione da inserire a tal fine nei permessi di soggiorno.
(7) Il presente regolamento ha il solo obiettivo di stabilire gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare in un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
(8) Il presente regolamento fissa esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da ulteriori specifiche che possono rimanere segrete al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non possono contenere dati personali o riferimenti a dati personali. Il potere di adottare tali specifiche complementari dovrebbe essere conferito alla Commissione, che dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (2).
(9) Con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del modello uniforme per i permessi di soggiorno si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). Occorre garantire che sul modello uniforme per i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4), nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.
(10) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale costituito dall’introduzione di identificatori biometrici in formato interoperativo, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che attuino la convenzione di Schengen. Conformemente all’articolo 5, terzo comma del trattato il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.
(11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non prende parte all’adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende attuarlo nel suo diritto interno.
(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) nei settori di cui all’articolo 1, punto C della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
(13) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 29 dicembre 2003, che intende partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
(14) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 19 dicembre 2003, l’intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.
(15) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
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