Council Regulation (EEC) No 717/91 of 21 March 1991 concerning the Single Administrative Document
Published date | 26 March 1991 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Harmonisation of customs law: Community transit,Commercial policy,Free movement of goods |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 78, 26 March 1991 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 717/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 relativo al documento amministrativo unico
Gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1991 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 717/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 relativo al documento amministrativo unico
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità (4), prevede che le formalità inerenti a tali scambi siano effettuate con un documento amministrativo unico; che il modello di formulario per questo documento è stato stabilito con il regolamento (CEE) n. 679/85 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione (6); che il regolamento (CEE) n. 1900/85 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1059/86 (8), ha previsto che le dichiarazioni di esportazione e d'importazione debbano essere redatte su un documento corrispondente al modello di formulario stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85;
considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede la progressiva instaurazione, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, del mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci;
considerando che l'applicazione di questa disposizione ha l'effetto di sopprimere tutti i controlli e tutte le formalità per le merci comunitarie che fanno oggetto di scambio all'interno della Comunità e di rendere quindi prive di oggetto, in linea di massima, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 678/85; che durante il periodo transitorio di adesione della Spagna e del Portogallo occorre tuttavia continuare ad utilizzare, ove occorra, il documento amministrativo unico negli scambi, tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e il Portogallo e tra questi ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della totale soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che continuano ad essere soggette ad altre misure...
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