Council Regulation (EEC) No 816/92 of 31 March 1992 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
Published date | 01 April 1992 |
Subject Matter | Milk products |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 86, 1 April 1992 |
Regolamento (CEE) n. 816/92 del Consiglio, del 31 marzo 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 01/04/1992 pag. 0083 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0183
REGOLAMENTO (CEE) N. 816/92 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che il regime di prelievo supplementare istituito all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/92 (4), scade il 31 marzo 1992; che un nuovo regime applicabile fino all'anno 2000 deve essere stabilito nell'ambito della riforma della PAC; che occorre pertanto, nell'intervallo, prorogare l'attuale regime per un nono periodo di dodici mesi; che, conformemente alle proposte della Commissione, il quantitativo globale fissato ai sensi del presente regolamento potrebbe essere ridotto per il suddetto periodo, in cambio di un'indennità, al fine di proseguire l'azione di risanamento già intrapresa;
considerando che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento dal quarto all'ottavo periodo di dodici mesi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (6), è stata resa necessaria a causa della situazione del mercato; che la persistenza della situazione eccedentaria esige che il 4,5 % dei quantitativi di riferimento delle consegne non sia computato per il nono periodo nei quantitativi globali garantiti; che nell'ambito della riforma della PAC il Consiglio deciderà in via definitiva il futuro di detti quantitativi; che in tale prospettiva è opportuno precisare l'importo dei quantitativi in questione per ogni Stato membro;
considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel...
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