Council Regulation (EEC) No 1118/88 of 25 April 1988 on a specific common measure to encourage the development of agriculture in certain regions of Spain

Published date28 April 1988
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 107, 28 April 1988
EUR-Lex - 31988R1118 - IT 31988R1118

Regolamento (CEE) n. 1118/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 che istituisce un' azione comune specifica intesa a promuovere lo sviluppo agricolo in talune regioni della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 107 del 28/04/1988 pag. 0003 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1118/88 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1988

che istituisce un'azione comune specifica intesa a promuovere lo sviluppo agricolo in talune regioni della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (2), in particolare l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune si debbono considerare la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune menzionati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato, devono essere adottate a livello della Comunità disposizioni particolari, adeguate alla situazione delle zone agricole svantaggiate;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85 prevede un inquadramento delle misure specifiche intese a promuovere l'insieme dell'agricoltura della regione interessata, in armonia con le eventuali azioni di sviluppo, intraprese simultaneamente nei settori extra-agricoli, e con le esigenze della protezione dell'ambiente;

considerando che in Spagna le zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, quali sono elencate nella direttiva 86/466/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1986, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Spagna) (7), si trovano in una situazione particolarmente svantaggiata, soprattutto le zone di montagna e quelle in cui il rimborso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, è stato portato al 50 % conformemente all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che le infrastrutture rurali di queste regioni sono alquanto carenti, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni pubbliche quali l'elettricità, l'acqua potabile e le strade poderali e di comunicazione, e che la creazione o il rafforzamento di tali attrezzature costituisce una condizione importante per il miglioramento delle strutture agricole e della situazione economica delle zone rurali;

considerando che la situazione idraulica di queste regioni presenta gravi carenze; che è quindi oppportuno migliorare tale situazione mediante un rinnovo o un'estensione dei sistemi d'irrigazione esistenti, qualora tale mezzo sia indispensabile per ottenere un migliore orientamento della produzione;

considerando che le misure di ricomposizione delle superfici agricole consentono di ridurre il frazionamento dei terreni e i costi di produzione;

considerando che, data l'esistenza di terreni agricoli soggetti all'erosione, la conservazione del suolo, dello spazio, del potenziale ricreativo e delle acque costituisce un'esigenza particolarmente importante;

considerando che un regime particolare di aiuto a misure di tutela delle foreste assume una precipua importanza nelle regioni svantaggiate; che la foresta contribuisce ad una migliore utilizzazione della manodopera nell'agricoltura, consentendo una combinazione del reddito agricolo con un reddito forestale;

considerando che è opportuno introdurre un regime di aiuto a favore del miglioramento delle abitazioni delle aziende, in particolare nell'intento di rendere più attraente l'attività agricola per i giovani agricoltori che si insediano in tali aziende;

considerando che è opportuno promuovere la realizzazione di questi...

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