Council Regulation (EEC) No 3705/90 of 18 December 1990 on the safeguard measures provided for in the Fourth ACP-EEC Convention

Published date21 December 1990
Subject MatterCommercial policy,Protective measures,African, Caribbean and Pacific States (ACP)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 358, 21 December 1990
EUR-Lex - 31990R3705 - IT 31990R3705

Regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio, del 18 dicembre 1990, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 21/12/1990 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0131


REGOLAMENTO (CEE) N. 3705/90 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1990 relativo alle misure di salvaguardia previste dalla quarta convenzione ACP-CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario definire le modalità secondo cui saranno applicate le clausole di salvaguardia previste nel titolo I, capitolo 1 della terza parte della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata «convenzione», in modo da consentire alla Comunità ed agli Stati membri di rispettare gli obblighi al riguardo assunti;

considerando che il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari rispetto alle norme generali previste, in particolare nel regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/90 (2), nella misura in cui ciò sia reso necessario dalle disposizioni della convenzione;

considerando che nell'esaminare l'opportunità di adottare misure di salvaguardia si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'articolo 177, paragrafi 2, 3 e 4, negli articoli 178 e 180 e nel protocollo n. 4 della convenzione;

considerando che sono altresì applicabili le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste nel trattato e nei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che nel quadro della realizzazione del mercato interno nel 1992 è opportuno sopprimere le misure di salvaguardia nazionali e sostituirle con una procedura comunitaria conformemente alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3);

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di...

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