Council Regulation (EEC) No 1610/89 of 29 May 1989 laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 4256/88 as regards the scheme to develop and optimally utilize woodlands in rural areas in the Community
Published date | 15 June 1989 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,Forestry,Agricultural structures |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 165, 15 June 1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 recante norme d' applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l' azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità -
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 15/06/1989 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) del trattato, la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole della Comunità devono essere considerate nell'elaborazione della politica agricola comune;
considerando che per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune indicati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato le norme specifiche adeguate alla situazione delle regioni in ritardo di sviluppo o delle zone rurali che soddisfano alle condizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (4), debbono essere adottate a livello della Comunità;
considerando che a tal fine l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (5), prevede una serie di azioni specifiche a favore di tali regioni o zone, tra cui anche un'azione di sviluppo e valorizzazione delle foreste;
considerando che la stessa disposizione prevede l'adozione, da parte del Consiglio, dei criteri e delle condizioni per la realizzazione di quest'ultima azione;
considerando che, nella grave...
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