Council Regulation (EEC) No 3492/90 of 27 November 1990 laying down the factors to be taken into consideration in the annual accounts for the financing of intervention measures in the form of public storage by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

Published date04 December 1990
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 337, 4 December 1990
EUR-Lex - 31990R3492 - IT 31990R3492

Regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 04/12/1990 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0173


REGOLAMENTO (CEE) N. 3492/90 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « Garanzia », delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1883/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (4), determina le norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « Garanzia »;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « Garanzia », di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3757/89 (6), determina le norme e condizioni che disciplinano i conti annuali che permettono di determinare le spese da finanziare dal FEAOG, sezione Garanzia, per le misure di intervento di magazzinaggio pubblico; che, alla luce dell'esperienza acquisita, risulta necessario semplificare le disposizioni esistenti e prevedere che le modalità di applicazione siano adottate secondo una procedura semplificata; che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3247/81;

considerando che, in applicazione della regolamentazione agricola, gli organismi d'intervento acquistano prodotti conferiti all'intervento; che occorre ricordare l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per la buona conservazione dei prodotti assunti a carico; che è necessario compilare, ad intervalli regolari, inventari dei prodotti immagazzinati affinché si possa procedere al confronto con la contabilità di magazzino e finanziarla; che occorre stabilire le norme di finanziamento nei casi di perdita quantitativa, di deprezzamento qualitativo del prodotto, di trasporto dei prodotti all'intervento e...

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