Council Regulation (EEC) No 2473/86 of 24 July 1986 on outward processing relief arrangements and the standard exchange system

Published date02 August 1986
Subject MatterHarmonisation of customs law: inward processing,Customs procedures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 212, 2 August 1986
EUR-Lex - 31986R2473 - IT 31986R2473

Regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 02/08/1986 pag. 0001


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2473/86 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1986

relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel quadro della divisione internazionale del lavoro, numerose imprese comunitarie ricorrono al regime del perfezionamento passivo, ossia all'esportazione di merci ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione, lavorazione o riparazione; che il ricorso a tale regime è giustificato da motivi di carattere economico o tecnico;

considerando che, nel caso di merci comunitarie esportate per riparazione, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto, numerose imprese comunitarie ricorrono al sistema degli scambi standard, cioè all'importazione di merci che si sostituiscono alle merci comunitarie nello stato in cui queste si troverebbero se avessero formato oggetto della riparazione prevista; che il ricorso a questo sistema è giustificato da motivi di carattere economico o tecnico;

considerando che tale sistema è ormai disciplinato dal regime degli scambi standard; che tale regime può essere considerato come una variante del regime del perfezionamento passivo; che conviene pertanto inserire le relative disposizioni nel presente regolamento;

considerando che occorre prevedere un sistema di esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione applicabili ai prodotti compensatori o alle merci che si sostituiscono ad essi, onde evitare che siano tassate le merci esportate dalla Comunità a fini di perfezionamento;

considerando che tale esenzione, se dovesse riguardare imposizioni diverse dai dazi doganali e dai prelievi agricoli, potrebbe non essere compatibile con la politica agricola comune o con i regimi specifici applicabili a certe merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, oppure con gli obiettivi ricercati mediante l'instaurazione d'imposizioni di carattere particolare; che occorre dunque prevedere che l'esenzione totale o parziale applicabile nel quadro del regime di perfezionamento passivo possa non riguardare queste imposizioni; che è opportuno incaricare la Commissione di redigere l'elenco di dette imposizioni che possono essere di natura molto diversa;

considerando che il beneficio del regime di perfezionamento passivo deve essere rifiutato dalle autorità doganali quando rischino di essere gravemente compromessi gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari;

considerando che i prodotti agricoli o le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli debbono dunque essere esclusi dal campo di applicazione del sistema degli scambi standard dato che, per la loro natura, non possono formare oggetto di riparazioni; che inoltre il sistema degli scambi standard non è compatibile con la politica agricola comune o con i regimi specifici applicabili ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando che il regime del perfezionamento passivo è stato oggetto, sul piano comunitario, della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento passivo (4), modificata, da ultimo, dalla direttiva 81/952/CEE (5);

considerando che il regime degli scambi standard è stato oggetto, sul piano comunitario, della direttiva 78/1018/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il regime degli scambi « standard » di merci esportate per riparazione (6);

considerando che l'importanza del regime di perfezionamento passivo e del sistema degli scambi standard nel quadro dell'unione doganale implica una maggiore uniformità di applicazione nella Comunità; che occorre dunque prevedere un atto direttamente applicabile negli Stati membri ed una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità d'applicazione, il tutto in grado di offrire ai privati il più alto grado di certezza del diritto;

considerando che è necessario organizzare una collaborazione stretta ed efficace in questo settore fra gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito del comitato dei regimi doganali economici, istituito dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1);

considerando che il regime di perfezionamento passivo costituisce uno strumento essenziale della politica commerciale della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard.

2. Alle condizioni previste dal presente regolamento e fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al sistema degli scambi standard previsto dal titolo IV e fermo restando l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1999/85, il regime di perferzionamento passivo consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità al fine di sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti compensatori risultanti da tali operazioni in libera pratica nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT