Council Regulation (EEC) No 1629/88 of 27 May 1988 amending Regulation (EEC) No 1736/75 in respect of the recording of mode of transport in the external trade statistics of the Community

Published date14 June 1988
Subject MatterInformation and verification,Commercial policy,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 147, 14 June 1988
EUR-Lex - 31988R1629 - IT

Regolamento (CEE) n. 1629/88 del Consiglio del 27 maggio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 per quanto riguarda la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 14/06/1988 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1629/88 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 per quanto riguarda la rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio estero della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è opportuno aggiornare le disposizioni relative al modo di trasporto figuranti nel regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/87 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1900/85 (5) istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione corrispondenti al modello di formulario stabilito dal regolamento (CEE) n. 679/85 (6); che tale modello prevede la menzione di dati relativi al modo di trasporto tali da soddisfare le disposizioni previste in materia dal presente regolamento; che i due regolamenti sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1988; che appare quindi opportuno attenersi a tale data nell'estendere al modo di trasporto le rilevazioni statistiche del commercio estero della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1736/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La data a partire dalla quale i dati di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), devono essere menzionati è determinata in conformità all'articolo 41. »

2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 20

1. Si intende per modo di trasporto, all'esportazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui si presume che le merci lascino il territorio statistico dello Stato membro che le registra tra le proprie esportazioni e, all'importazione, il modo di trasporto determinato dal mezzo di...

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