Council Regulation (EEC) No 3944/90 of 20 December 1990 amending Regulation (EEC) No 4028/86 on Community measures to improve and adapt structures in the fisheries and aquaculture sector

Published date31 December 1990
Subject MatterAccession,Fisheries policy,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 380, 31 December 1990
EUR-Lex - 31990R3944 - IT 31990R3944

Regolamento (CEE) n. 3944/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 380 del 31/12/1990 pag. 0001 - 0012


Regolamento (CEE) N. 3944/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,

vista la proposta della Comissione [1],

[1] GU n. C 243 del 29.9.1990, pag.6.

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] Parere reso il 10 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3[ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 4028/86 [4],

[4] GU n. L 376 del 31.12.1986, pag.7.

considerando che nessuna misura strutturale concernente la pesca può essere coronata da successo se non si considerano parallelamente le conseguenze di tipo socioeconomico, segnatamente per quel che riguarda l'occupazione e l'impatto sulle regioni che dipendono in ampia misura dalla pesca;

considerando che in data 20 gennaio 1989 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione intesa a garantire un livello di vita equo ai pescatori che esercitano la piccola pesca [5];

[5] GU n. C 47 del 27.2.1989, pag.17.

considerando che è necessario completare il quadro giuridico delle misure strutturali vigenti per il settore della pesca e segnatamente includère in un regime di aiuti le navi escluse dal regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che le misure a favore della piccola pesca devono iscrversi tra gli obiettivi della politica strutturale volta anzitutto a uno sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche disponibili, fissando in particolare i termini e le condizioni dell'evoluzione delle capacità di pesca delle flotte comunitarie nell'ambito dei programmi pluriennali di orientamento;

considerando che le misure a favore della piccola pesca contribuiscono a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità e, in particolare, a colmare i ritardi accumulati nelle regioni svantaggiate e che dipendono in ampia misura della pesca;

considerando che la politica strutturale deve avere anzitutto come obiettivo uno sfruttamento equilibrato delle risorse presenti nelle acque comunitarie e che la Comunità deve constatare una situazione sempre più preoccupante per talune popolazioni ittiche; che, inoltre, essendo deficitaria per i prodotti della pesca, la Comunità deve cercare di ampliare le proprie fonti di approvvigionamento;

considerando che è indispensabile stabilire i piani zonali in consultazione con il settore locale della pesca, associando quest'ultimo alla relativa gestione;

considerando che il presente regolamento precede l'esame che effettuerà la Commissione sull'integrazione della politica strutturale del settore della pesca con le altre politiche strutturali della Comunità, nel quadro della revisione della regolamentazione dei Fondi strutturali, prevista nella prospettiva del 1993;

considerando che la ristrutturazione delle capacità di pesca nell'intento di adeguare l'attività di pesca in funzione delle risorse alieutiche disponibili e accessibili può comportare perturbazioni economiche e sociali e che è pertanto necessario ricorrere a misure di sostegno destinate a ridurre l'onere degli obblighi da essa derivanti e a imprimere un nuovo orientamento alle attività delle imprese del settore della pesca maggiormente colpite da tale situazione;

considerando che è necessario rafforzare le azioni strutturali che consentono di imprimere un nuovo orientamento alle attività di pesca e più particolarmente quelle destinate ad incrementare e migliorare le possibilità di pesca favorendo lo sviluppo di operazioni di reimpiego;

considerando che è necessario incoraggiare la ristrutturazione delle flotte di pesca comunitarie per attenuare l'attività della pesca nelle acque comunitarie e che è opportuno incoraggiare le iniziative che consentono di assorbire le capacità in grado di operare al di là del limite delle acque comunitarie;

considerando che è altresì necessario mantenere e rafforzare le correnti di scambio tradizionali dei prodotti alieutico-alimentari rispettando i dispositivi intesi a garantire l'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario; che è provato che il sostegno di una cooperazione stabile e durevole fra la Comunità e i paesi terzi rivieraschi con i quali intrattiene relazioni in materia di pesca richiede lo sviluppo e il consolidamento di legami validi e durevoli fra i vari partner nella prospettiva di un trasferimento vero e propio della tecnologia e delle conoscenze nel settore della pesca;

considerando che il regolamento (CEE) n.355/77 del Consiglio è stato abrogato con l'entreta in vigore, in data 1° gennaio 1990, del regolamento (CEE) n. 4042/89 [1] e che occorre quindi modificare le azione a favore delle attrezzature dei porti di pesca;

[1] GU n. L 388 del 30.12.1989, pag.1.

considerando che una serie di campagne promozionali possono migliorare il livello di consumo di talune specie, incluse alcune produzioni acquicole in rapida espansione, che potrebbero migliorare la situazione dell'approvvigionamento di prodotti della pesca;

considerando che quanto detto in precedenza nonché le condizioni di gestione del settore della pesca esigono che tali azioni siano inserite in un contesto ben definito a livello comunitario e sovvenzionate da fondi pubblici;

considerando che è opportuno garantire le massima trasparenza ai fini del controllo delle attività delle aziende interessate;

considerando che occorre prevedere la modifica di taluni criteri, secondo una procedura semplificata, per poterli adeguare in misura ottimale e quanto prima possibile all'evoluzione di una situazione che può variare in funzione di determinate caratteristiche regionali o settoriali;

considerando che ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, il Consiglio stabilisce le misure comunitarie strutturali applicabili al settore della pesca nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla; che il regolamento (CEE) n. 4028/86 prevede già l'applicazione ai territori summenzionati della maggior parte delle azioni comuni previste e che è quindi opportuno estendere a detti territori l'azione comune contemplata nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articulo 1

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 1, i testi delle lettere c) e f) sono sostituiti dal seguente testo:

«c) riorientamento dell'attività di pesca mediante l'organizzazione di campagne di pesca sperimentali, di operazioni di reimpiego, di associazioni temporanee di imprese e di società miste;

f) prospezione di...

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