Council Regulation (EEC) No 1854/89 of 14 June 1989 on the entry in the accounts and terms of payment of the amounts of the import duties or export duties resulting from a customs debt

Published date30 June 1989
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Internal market - Principles,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 30 June 1989
EUR-Lex - 31989R1854 - IT 31989R1854

REGOLAMENTO (CEE) N. 1854/89 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione risultanti da un' obbligazione doganale -

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 1854/89 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in paricolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione è determinante per l'applicazione della maggior parte delle regolamentazioni doganali specifiche; che le condizioni per la contabilizzazione sono attualmente definite solo nell'ambito della direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione (4); che, negli altri casi, le condizioni per la contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione sono fissate dagli Stati membri; che pertanto occorre curarne l'applicazione uniforme nella Comunità nel miglior modo possibile; che a tal fine le attuali disposizioni della direttiva 78/453/CEE devono essere sostituite da un regolamento, con le necessarie precisazioni e modifiche;

considerando che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento delle obbligazioni doganali rivestono particolare importanza per il buon funzionamento dell'unione doganale nonché per assicurare al massimo la parità di trattamento degli operatori economici nel riscuotere dazi all'importazione e all'esportazione;

considerando che la cura di determinare le modalità pratiche della contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazio-

GU n. C 96 del 17. 4. 1989.

ne o dei dazi all'esportazione può essere lasciata agli Stati membri; che è soprattutto necessario fissare i termini entro i quali la contabilizzazione deve aver luogo;

considerando che è opportuno fissare anche i termini entro i quali gli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione contabilizzati devono essere pagati; che è opportuno mantenere, armonizzandole, le facilitazioni di pagamento, diverse dalla dilazione di pagamento, accordate negli Stati membri; che, per chiarezza, occorre procedere ad una rifusione dell'insieme dei provvedimenti riguardanti il pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, ivi compresi quelli relativi alla dilazione di pagamento che attualmente formano oggetto della direttiva 78/453/CEE, riportandoli in un testo unico;

considerando che, in caso di facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché di pagamento ritardato o di mancato pagamento entro i termini stabiliti, è mantenuta l'attuale situazione giuridica che comporta l'obbligo di pagare interessi;

considerando che, tenuto conto dello sviluppo costante del traffico commerciale e della necessità di liberare al più presto le merci, i metodi di controllo dei servizi doganali sono stati adattati in modo tale che detti servizi, prima di accordare lo svincolo, verificano le merci soltanto in un numero molto limitato di casi; che il controllo della regolarità delle importazioni e delle esportazioni viene così posticipato e che il più sovente consiste in un controllo contabile; che esso può comportare il recupero a posteriori di un importo supplementare dei dazi; che tale controllo a posteriori può anche comportare il rimborso di un importo di dazi percepito in più; che l'importo dei dazi percepito in più è stato calcolato sulla base degli elementi di tassazione dichiarati dall'interessato medesimo e che esso ha potuto disporre delle merci molto più rapidamente che se esse fossero state verificate prima che venissero svincolate;

considerando che, tenuto conto delle condizioni attuali di determinazione della politica del credito nei vari Stati membri, non si può prevedere di fissare un tasso d'interesse di credito e un tasso d'interesse di mora applicabili in tutta la Comunità; che tuttavia bisogna evitare che, nei singoli Stati membri, sussistano disparità di trattamento troppo grandi tra le persone tenute al pagamento di un interesse di credito in

applicazione del presente regolamento e quelle che contraggono prestiti presso gli organismi finanziari; che, a tal fine, il tasso dell'interesse dovuto in caso di facilitazioni di pagamento diverse dalle dilazioni di pagamento deve essere stabilito dagli Stati membri tenendo conto del tasso praticato sui rispettivi mercati finanziari; che il tasso dell'interesse di mora, tenuto conto della sua finalità, può essere superiore al tasso dell'interesse di credito;

considerando che, nel settore del transito, i garanti beneficiano, in materia di termini di pagamento di interessi, di facilitazioni maggiori rispetto a quelle previste nel presente regolamento; che dette disposizioni più favorevoli figurano in talune convenzioni internazionali e non possono essere pregiudicate dall'intervento di disposizioni comunitarie in materia; che lo stesso si può dire per quanto concerne il regime del transito comunitario allorché questo regime è applicabile, in virtù di accordi conclusi con i paesi dell'EFTA, alle merci che circolano tra il territorio doganale della Comunità e questi paesi; che lo stesso vale per quanto riguarda l'ammissione temporanea delle merci realizzata alle condizioni previste dalla convenzione conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 (convenzione ATA);

considerando che è opportuno abrogare la direttiva 78/453/CEE, le cui disposizioni sono riprese nel presente regolamento; che per tener conto dei casi di cui sopra nei quali è previsto che non devono essere pagati interessi, secondo i casi, né dal debitore, né dall'autorità doganale, è opportuno, da un lato, completare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3799/86 (6), e, dall'altro...

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