Council Regulation (EEC) No 1855/89 of 14 June 1989 on the temporary importation of means of transport

Published date30 June 1989
Subject MatterCommon customs tariff: temporary importation,Transport,Free movement of goods
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 30 June 1989
EUR-Lex - 31989R1855 - IT 31989R1855

REGOLAMENTO (CEE) N. 1855/89 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativo al regime dell' ammissione temporanea dei mezzi di trasporto -

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0008 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 1855/89 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la legislazione della maggior parte degli Stati membri prevede l'ammissione temporanea che permette l'impiego, senza oneri di dazi all'importazione, di taluni mezzi di trasporto importati che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, qualora tali mezzi di trasporto siano destinati ad essere riesportati; che regimi siffatti sono oggetto anche di numerose convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui tutti gli Stati membri o alcuni di essi sono parti contraenti; che è opportuno, tenuto conto delle esigenze dell'unione doganale, prevedere un regime uniforme di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3599/82 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85 (5), ha istituito un regime di ammissione temporanea che non include i mezzi di trasporto;

considerando che i mezzi di trasporto che non rispondono alle condizioni previste dal presente regolamento possono, tuttavia, beneficiare del regime precitato;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di definirne le modalità di applicazione; che è opportuno instaurare in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei regimi doganali economici, istituito dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Generalità

Articolo 1 1. Il regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto permette di importare, secondo le procedure ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, in esenzione totale dai dazi all'importazione, i mezzi di trasporto che sono destinati a restare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e ad essere riesportati.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) persona:

- una persona fisica,

- una persona giuridica,

- oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibiltà, un'associazione di persone alla quale sia riconosciuta la capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;

b) persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità: sia una persona fisica residente abitualmente fuori del territorio doganale della Comunità, sia una persona giuridica avente sede fuori di detto territorio;

c) dazi all'importazione: i dazi definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3599/82;

d) uso professionale: l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di un'attività retribuita o avente scopo di lucro;

e) uso privato: qualsiasi uso, escluso quello professionale secondo la definizione della lettera d);

f)

mezzi di trasporto: qualsiasi mezzo destinato al trasporto di persone o di merci. Il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i pezzi di ricambio, gli accessori e l'attrezzatura normali, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, qualora tale materiale sia importato insieme ai mezzi di trasporto;

g) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della regolamentazione doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

Articolo 2 L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è autorizzata senza formalità dal momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità doganale può subordinare la concessione del regime di ammissione temporanea all'espletamento di formalità particolari.

Articolo 3 L'assoggettamento dei mezzi di trasporto al regime dell'ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento del debito doganale che potrebbe sorgere nei confronti degli stessi.

Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità doganale può subordinare l'assoggettamento alla costituzione di una garanzia.

TITOLO II

Mezzi di trasporto stradale

Articolo 4 1. Il beneficio del regime...

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