Council Regulation (EEC) No 2726/90 of 17 September 1990 on Community transit

Published date26 September 1990
Subject MatterInternal market - Principles,Harmonisation of customs law: Community transit
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 262, 26 September 1990
EUR-Lex - 31990R2726 - IT 31990R2726

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2726/90 DEL CONSIGLIO, DEL 17 SETTEMBRE 1990, RELATIVO AL TRANSITO COMUNITARIO

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 26/09/1990 pag. 0001 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2726/90 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

relativo al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/77 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90 (5), ha istituito un regime di transito comunitario che è applicabile in linea di massima a tutti i movimenti di merci all'interno della Comunità, ed il cui scopo è di agevolare il trasporto di tali merci, limitando le formalità ed i controlli unicamente alle località di partenza e di destinazione e riducendo al minimo indispensabile gli interventi amministrativi, in particolare al passaggio delle frontiere interne;

considerando che il regime di transito comunitario comporta una procedura di transito esterno, applicabile essenzialmente alla circolazione delle merci di paesi terzi che non sono in libera pratica nella Comunità, e una procedura di transito interno, applicabile alla circolazione delle merci originarie della Comunità o che vi si trovano in libera pratica;

considerando che l'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede l'instaurazione progressiva nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci;

considerando che l'applicazione di tale disposizione ha l'effetto di sopprimere tutti i controlli e tutte le formalità nei confronti delle merci comunitarie che circolano all'interno della Comunità e, di conseguenza, in linea di massima vanifica la procedura di transito comunitario interno; che nel periodo transitorio dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità occore tuttavia mantenere questa procedura negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e questi due paesi e tra questi due paesi per quanto riguarda le merci che non beneficiano ancora della completa soppressione dei dazi doganali o altre misure previste dall'atto di adesione;

considerando che questa situazione non osta a talune misure specifiche esplicitamente previste o da prevedere, in particolare, per l'attuazione del regime di interconnessione dei depositi in materia di accise;

considerando che la circolazione delle merci di paesi terzi che non sono in libera pratica nella Comunità rimane soggetta ai vincoli doganali intesi a garantirne la regolare destinazione e l'eventuale riscossione dei dazi applicabili e che pertanto la procedura di transito comunitario esterno rimane integralmente applicabile nei confronti di tali merci;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla circolazione delle merci nella Comunità e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottare le relative modalità di applicazione nei termini appropriati; che in proposito è necessario organizzare, in seno ad un comitato, una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/77 è stato modificato più volte; che si rivela pertanto opportuno cogliere l'occasione delle riforme apportate al regime di transito comunitario per procedere ad una rifusione della normativa applicabile in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO PRIMO

GENERALITÀ

Articolo 1

È istituito un regime di transito comunitario applicabile, nelle situazioni di cui agli articoli 3 e 4, alla circolazione delle merci da una località all'altra del territorio doganale della Comunità. Tale regime comprende una procedura di transito comunitario esterno ed una procedura di transito comunitario interno.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) merci comunitarie: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza l'apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non hanno parte del territorio doganale della Comunità,

- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,

- ottenute nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente a partire dalle merci di cui al secondo trattino o dalle merci di cui al primo ed al secondo trattino;

b) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui alla lettera a).

Fatti salvi gli accordi conclusi con paesi terzi per l'applicazione del regime di transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni di cui alla lettera a), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

c) autorità competenti:

l'autorità doganale o qualsiasi altra autorità incaricata dell'applicazione del presente regolamento;

d) obbligato principale:

la persona che, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, indica la propria volontà, attraverso il deposito della dichiarazione prevista a tal fine, di effettuare un'operazione di transito comunitario;

e) mezzo di trasporto: in particolare,

- qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio,

- qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,

- qualsiasi battello o nave,

- qualsiasi aeromobile,

- qualsiasi contenitore a norma del regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime di ammissione temporanea dei contenitori (1);

f) ufficio di partenza:

l'ufficio dell'autorità competente nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;

g) ufficio di passaggio:

- l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo;

- l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo durante l'operazione di transito comunitario;

h) ufficio di destinazione:

l'ufficio dell'autorità competente nel quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario;

i) ufficio di garanzia:

l'ufficio dell'autorità competente nel quale è costituita una garanzia globale o forfettaria.

TITOLO II

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 3

1. Il presente articolo si applica fatti salvi gli accordi conclusi o da concludere dalla Comunità con taluni paesi terzi in materia di transito.

2. Circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno:

a) le merci non comunitarie;

b) le merci che sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato precitato;

c) le merci che, pur essendo comunitarie, formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso paesi terzi e per cui sono espletate le corrispondenti formalità doganali d'esportazione.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 44, i casi di applicazione della presente disposizione.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c), circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno, le merci comunitarie che:

a) sono spedite da una località ad un'altra della Comunità, attraverso il territorio di uno o più paesi EFTA;

b) sono spedite nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa destinati a garantire nel periodo transitorio, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due Stati membri, la libera circolazione delle merci che non beneficiano ancora della completa soppressione dei dazi doganali, o di altre misure previste dall'atto di adesione;

c) sono spedite nei casi in cui una disposizione comunitaria abbia espressamente previsto l'applicazione di tale procedura.

Articolo 4

Il trasporto da una località all'altra della Comunità, attraversando il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci a cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, sotto il regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo si effettui in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in questo caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.

Articolo 5

1. Il regime di transito comunitario si applica fatte salve le disposizioni specifiche applicabili alla circolazione di merci vincolate ad un regime doganale economico.

2. In deroga agli articoli 1 e 3 il regime di transito comunitario non si...

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