Council Regulation (EU) 2015/1828 of 12 October 2015 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date13 October 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 266, 13 October 2015
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13.10.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/1828 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.
(2) Il 12 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1836 (3), che modifica la decisione 2013/255/PESC. La decisione (PESC) 2015/1836 definisce i criteri per l'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi negli allegati I e II di dettadecisione. I motivi dell'inserimento in detti elenchi sono esposti nei considerando della decisione (PESC) 2015/1836 e nella decisione 2013/255/PESC.
(3) Poiché le misure di congelamento dei beni rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, per la loro attuazione è necessaria un'azione a livello dell'Unione.
(4) Il regolamento (UE) n. 36/2012 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come segue:

1) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «1bis. L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (4) sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:
a) principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria;
b) membri delle famiglie Assad o Makhlouf;
c) ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;
d) membri dell'esercito siriano con il grado di “colonnello” o di grado equivalente o superiore in servizio dopo
...

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