1) | l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante daun contratto o una transazione o a essi collegata, in particolare una richiesta:
i) | volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegato; |
ii) | volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; |
iii) | di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; |
iv) | che costituisce una domanda riconvenzionale; |
v) | volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; | b) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; f) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; g) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
i) | i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; |
ii) | i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; |
iii) | i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; |
iv) | gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; |
v) | il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; |
vi) | le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e |
vii) | i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; | h) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; i) “servizi di intermediazione”:
i) | la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o |
ii) | la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; | j) “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»; |