Council Regulation (EU) 2015/613 of 20 April 2015 amending Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo, and repealing Regulation (EC) No 889/2005

Published date21 April 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 102, 21 April 2015
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21.4.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102/3

REGOLAMENTO (UE) 2015/613 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo («RDC»), tra cui il congelamento dei loro beni.
(2) Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (3) ha istituito determinate misure restrittive per quanto riguarda il divieto di fornire nell'RDC assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari conformemente alla decisione 2010/788/PESC.
(3) La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2198 (2015) ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). Con decisione (PESC) 2015/620 (4), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione di tali criteri.
(4) Poiché tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005.
(5) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2005 dovrebbero essere integrate nel regolamento (CE) n. 1183/2005 e il regolamento (CE) n. 889/2005 dovrebbe essere abrogato.
(6) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1183/2005 dovrebbero inoltre essere aggiornate per allinearsi alla formulazione standard utilizzata nei recenti atti giuridici sulle misure restrittive riguardanti la responsabilità, il soddisfacimento dei crediti e l'elusione dei divieti.
(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante daun contratto o una transazione o a essi collegata, in particolare una richiesta:
i) volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegato;
ii) volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii) di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
iv) che costituisce una domanda riconvenzionale;
v) volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
b) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; f) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; g) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione; e
vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
h) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; i) “servizi di intermediazione”:
i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o
ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
j) “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;
2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente:
a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (*) (“elenco comune delle attrezzature militari”), o alla fornitura, alla
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