Council Regulation (EU) 2015/1861 of 18 October 2015 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

Published date18 October 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 274, 18 October 2015
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18.10.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274/1

REGOLAMENTO (UE) 2015/1861 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.
(2) Il 18 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1863 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente talune misure in conformità della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231 (2015), che approva il piano d'azione congiunto globale del 14 luglio 2015 («PACG»), relativo alla questione nucleare iraniana e che dispone le azioni da intraprendere in conformità del PACG.
(3) L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce che all'attuazione, accertata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), degli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG, decadranno le disposizioni delle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).
(4) L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce inoltre che gli Stati devono adempiere alle pertinenti disposizioni contenute nell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), volte a promuovere la trasparenza e a creare un clima favorevole alla piena attuazione del PACG.
(5) Conformemente al PACG, la decisione (PESC) 2015/1863 dispone la cessazione di tutte le misure restrittive economiche e finanziarie dell'Unione relative al nucleare contemporaneamente all'attuazione, accertata dall'AIEA, da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare. La decisione (PESC) 2015/1863 introduce inoltre un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dall'UNSCR 2231 (2015), in piena coerenza con il PACG.
(6) L'impegno a revocare tutte le misure restrittive dell'Unione relative al nucleare conformemente al PACG lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel PACG e la reintroduzione di misure restrittive dell'Unione in caso di significativa inadempienza da parte dell'Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG.
(7) In caso di reintroduzione di misure restrittive dell'Unione, per l'esecuzione dei contratti conclusi in conformità del PACG durante il periodo di allentamento delle sanzioni sarà fornita un'adeguata protezione coerentemente con le precedenti disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte.
(8) Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati VIII, IX, XIII e XIV del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale rappresentata dal programma nucleare iraniano, e per garantire la coerenza con il processo di modifica e di revisione degli allegati I, II, III e IV della decisione 2010/413/PESC.
(9) L'attuazione delle misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1) all'articolo 1, la lettera t) è soppressa ed è aggiunta la lettera seguente: «u) “commissione congiunta”: una commissione congiunta composta da rappresentanti dell'Iran e di Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), che sarà costituita per monitorare l'attuazione del piano d'azione congiunto globale del 14 luglio 2015 (“PACG”) e che svolgerà le funzioni previste nel PACG, in conformità del punto ix del preambolo e delle disposizioni generali del PACG, e all'allegato IV del PACG.»;
2) gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi;
3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1. Occorre un'autorizzazione preventiva per:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;
b) fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato I, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato I, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani o per un uso in Iran;
c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;
d) concludere qualsiasi tipo di accordo con una persona, un'entità o un organismo iraniani, o qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, inclusa l'accettazione di prestiti o crediti erogati da tale persona, entità od organismo, che consenta a tale persona, entità od organismo di partecipare o di aumentare la propria partecipazione, autonomamente o nell'ambito di una joint venture o di un altro tipo di partenariato, ad attività commerciali in cui rientrino:
i) estrazione di uranio;
ii) produzione o uso di materiali nucleari elencati nella parte 1 dell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari.
Ciò comprende l'erogazione di prestiti o crediti a tale persona, entità o organismo;
e) acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I, originari o meno dell'Iran.
2. Nell'allegato I figurano i prodotti, compresi beni, tecnologie e software, riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari. 3. Lo Stato membro interessato sottopone di volta in volta all'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU le autorizzazioni proposte ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), e non concede le autorizzazioni prima di aver ricevuto detta approvazione. 4. Lo Stato membro interessato sottopone di volta in volta all'approvazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU anche le autorizzazioni proposte relative alle attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), se tali attività riguardano altri beni e tecnologie che, secondo quanto accertato da detto Stato membro, potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante non conformi al PACG. Lo Stato membro non concede le autorizzazioni prima di aver ricevuto detta approvazione. 5. L'autorità competente interessata non concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera e), prima dell'approvazione da parte della commissione congiunta. 6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante in merito alle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 5 o dell'eventuale rifiuto da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU di approvare un'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 o 4. Articolo 2 ter 1. L'articolo 2 bis, paragrafi 3 e 4, non si applica relativamente alle autorizzazioni proposte per la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran di attrezzature menzionate al paragrafo 2, lettera c), primo comma, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera. 2. Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. Articolo 2 quater 1. L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2 ter garantisce che:
a) se del caso, siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari;
b) il diritto di verificare l'uso finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito sia stato ottenuto dall'Iran e possa essere esercitato efficacemente;
c) il Consiglio di sicurezza dell'ONU sia stato informato della fornitura, della vendita o del trasferimento entro dieci giorni dagli stessi; e
d) in caso di fornitura di beni e tecnologie di cui all'allegato I, l'AIEA sia stata informata della fornitura, della vendita o del trasferimento entro dieci giorni dagli stessi.
2. Per tutte le operazioni di esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti
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