Council Regulation (EU) 2016/1252 of 28 July 2016 amending Regulations (EU) 2016/72 and (EU) 2015/2072 as regards certain fishing opportunities

Published date30 July 2016
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 30 July 2016
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30.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205/2

REGOLAMENTO (UE) 2016/1252 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2016

che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (1) fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
(2) Alcuni trasferimenti o scambi di contingenti tra parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) sono concordati all'inizio dell'anno civile. È quindi opportuno che le pertinenti disposizioni giuridiche che disciplinano i trasferimenti e gli scambi di contingenti nell'ambito del regolamento (UE) 2016/72 continuino ad applicarsi all'inizio del 2017.
(3) Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2016/72 concernenti i divieti di pesca delle specie vulnerabili o le attività di pesca in periodi che dovrebbero essere vietati alla pesca dovranno essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2016 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2017, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017.
(4) I pareri scientifici sugli stock di aringa nelle zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) VIa(N) e VIa(S), VIIb e VIIc prevedono la possibilità di fissare un totale ammissibile di cattura ai fini della raccolta di dati dipendenti dalla pesca nelle due zone di gestione. Questo consentirebbe in futuro di migliorare i pareri scientifici relativi a tali stock.
(5) In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di gamberello boreale (Pandalus borealis). A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare i limiti di cattura per il gamberello boreale nella CIEM IIIa e nelle acque norvegesi a sud di 62° N.
(6) Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per la sogliola nella divisione CIEM VIIa, che sarebbe realizzato nel rispetto di specifiche condizioni. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa.
(7) In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di spratto nel Mare del Nord. Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite tenendo conto del fatto che un improvviso calo significativo, nel corso dell'anno, dei limiti di cattura comprometterebbe la sostenibilità sociale ed economica delle flotte interessate, rispettando nel contempo l'approccio precauzionale alla gestione della pesca. È pertanto opportuno modificare la corrispondente tabella sulle possibilità di pesca. I quantitativi assegnati per le catture di spratto nel 2016 dovrebbero essere presi in considerazione al momento di fissare le possibilità di pesca per il 2017 per tale specie.
(8) Il CIEM fornisce pareri scientifici per la specie squalus acanthias; anche il codice di dichiarazione si basa sul relativo nome latino. Tuttavia, il nome comune utilizzato in talune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio non corrisponde al nome latino della specie. È quindi opportuno correggere, ove necessario, il nome comune.
(9) Le attuali possibilità di pesca per lo spinarolo (squalus acanthias) sono fissate a 0 tonnellate. Lo CSTEP ha valutato un progetto finalizzato a evitare le catture di spinaroli (squalus acanthias) in tempo reale. Dalla valutazione dello CSTEP risulta che tale progetto potrebbe incoraggiare la prevenzione delle catture accessorie di tale specie. Le navi che partecipano al progetto dovrebbero essere autorizzate a sbarcare quantitativi limitati di spinaroli (squalus acanthias) morti o che non sopravvivrebbero anche se reimmessi in acqua immediatamente. A scopo precauzionale, per garantire che non venga compromessa la ricostituzione dello stock nel lungo periodo, tali sbarchi dovrebbero essere soggetti a un limite annuo complessivo di 270 tonnellate, con un limite mensile massimo di 2 tonnellate per ogni imbarcazione che partecipa al progetto. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione un elenco di tutte le imbarcazioni partecipanti.
(10) Nella riunione intersessione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) del marzo 2016 è stato deciso che l'Unione europea avrebbe assegnato al Portogallo una parte della sua capacità di allevamento inutilizzata per l'approvvigionamento di tonno rosso selvatico a fini di allevamento. In futuro questo consentirebbe al Portogallo di avviare un allevamento di tonno rosso. È pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che il Portogallo può assegnare al proprio allevamento.
(11) Il regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (2) classifica gli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza nel Mar Baltico. Secondo i pareri più recenti, lo stock di spratto nel Mar Baltico rientra nei limiti biologici di sicurezza. È quindi opportuno modificare la classificazione dei limiti biologici di sicurezza di cui al suddetto regolamento.
(12) Poiché le modifiche dei limiti di cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(13) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. Le disposizioni del presente regolamento che modificano tale regolamento dovrebbero quindi parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
(14) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 e il regolamento (UE) 2015/2072,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/72

Il regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

1) nella versione italiana, all'articolo 12, paragrafo 1, nel riferimento alla specie squalus acanthias i termini «spinarolo/gattuccio» sono sostituiti dal termine «spinarolo»;
2) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.»;
3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 bis Disposizioni transitorie L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2017 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2017.»;
4) gli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72 sono modificati come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2015/2072

L'allegato del regolamento (UE) 2015/2072 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(2) Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, IA E IV DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/72

A. L'allegato I del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:
1) nella tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni, la voce corrispondente a squalus acanthias (spinarolo/gattuccio) è sostituita dalla seguente:
«Squalus acanthias DGS Spinarolo»;
2) nella tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini, la voce corrispondente a spinarolo/gattuccio (squalus acanthias) è sostituita dalla seguente:
«Spinarolo DGS Squalus acanthias».
B. L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:
1) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa
...

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