Council Regulation (EU) 2016/2285 of 12 December 2016 fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks and amending Council Regulation (EU) 2016/72

Published date17 December 2016
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 17 December 2016
L_2016344IT.01003201.xml
17.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/32

REGOLAMENTO (UE) 2016/2285 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
(2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
(4) Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (2), sono decise ogni due anni.
(5) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.
(6) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (3), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
(7) I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo.
(8) In base al parere del CIEM, è opportuno che il TAC per l'occhialone nelle acque nordoccidentali sia limitato alle catture accessorie.
(9) Significative catture di occhialone sono praticate nelle pertinenti zone del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM IX. Dato che i dati CIEM sono incompleti per tali zone adiacenti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM IX. Tuttavia, nella prospettiva di elaborare future decisioni gestionali è opportuno prevedere una comunicazione di dati per tali zone adiacenti.
(10) Il CIEM raccomanda che non siano autorizzate catture di pesce specchio atlantico fino al 2020. In passato sono stati stabiliti TAC per questa specie (fissati a zero dal 2010). È opportuno che siano vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nordorientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010.
(11) Secondo il parere fornito dal CIEM, da osservazioni limitate a bordo emerge che la percentuale di granatiere berglax è stata inferiore all'1 % delle catture dichiarate di granatiere di roccia. In base a tali considerazioni, il CIEM raccomanda che non vi siano attività di pesca diretta per il granatiere berglax e che le catture accessorie siano imputate al TAC per il granatiere di roccia al fine di ridurre al minimo il rischio di dichiarazione erronea delle specie. Il CIEM rileva che esistono notevoli differenze, superiori a un ordine di grandezza (più di dieci volte), tra le relative quote di granatiere di roccia e granatiere berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e le catture osservate e gli studi scientifici nelle zone dove attualmente ha luogo la pesca del granatiere berglax. Per questa specie sono disponibili dati molto limitati e alcuni dati relativi agli sbarchi dichiarati sono considerati dal CIEM dichiarazioni erronee delle specie. Di conseguenza, non è possibile stabilire una documentazione storica accurata delle catture di granatiere berglax. Pertanto, le catture accessorie di granatiere berglax dovrebbero essere limitate all'1 % del contingente di granatiere di roccia di ciascuno Stato membro e imputate a tale contingente, in linea con il parere scientifico.
(12) Il CIEM raccomanda che le catture dirette di squali di acque profonde siano fissate a zero. Tuttavia, il CIEM rileva altresì che i limiti di cattura restrittivi attualmente applicabili comportano inevitabilmente una comunicazione erronea di catture accessorie di squali di acque profonde. In particolare, la pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero che utilizza palangari comporta inevitabilmente catture accessorie di squali di acque profonde, che attualmente sono rigettati in mare morti. Alla luce di tali fatti e al fine di raccogliere informazioni scientifiche sugli squali di acque profonde, è opportuno introdurre una cattura accessoria autorizzata restrittiva per il 2017 e 2018 a titolo sperimentale consentendo sbarchi limitati di catture accessorie inevitabili di squali di acque profonde nella pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero che utilizza palangari. I palangari sono riconosciuti come attrezzo da pesca selettiva in tale tipo di pesca. Gli Stati membri interessati dovrebbero sviluppare misure di gestione regionali per la pesca del pesce sciabola nero e istituire misure specifiche di raccolta dei dati per lo squalo di acque profonde al fine di garantire un attento monitoraggio degli stock. La fissazione di una cattura accessoria autorizzata dell'Unione per gli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM X e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 lascia impregiudicato il principio della stabilità relativa con riguardo allo squalo di acque profonde in tali zone.
(13) A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui devono essere fissati i TAC; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. In base ai pareri del CIEM e dello CSTEP, gli stock di acque profonde per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca corrispondenti, dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali.
(14) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, il 15 settembre 2016 il Portogallo ha presentato una richiesta rivolta alla Commissione per aumentare fino a 15 000 tonnellate il TAC per l'acciuga nel 2016 nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Nel parere del 21 ottobre 2016 il CIEM ha confermato lo stato eccezionalmente buono di tale stock di acciuga e il fatto che nel 2016 catture fino a 15 000 tonnellate possono essere ritenute sostenibili. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (5).
(15) Le possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 di cui al regolamento (UE) 2016/72 si applicano a partire dal 1o gennaio 2016. Le disposizioni di modifica di cui al presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono aumentate rispetto a quelle fissate nel regolamento (UE) 2016/72.
(16) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2017 e il 2018, le possibilità di pesca annuali concesse ai...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT