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9.6.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 146/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/964 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(2) | A norma dell'articolo 26 quater della decisione 2010/413/PESC, deve essere soggetto all'approvazione della commissione congiunta l'approvvigionamento dall'Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di certi beni connessi al nucleare. |
(3) | A norma dell'articolo 26 quinquies della decisione 2010/413/PESC, gli Stati membri che svolgono attività di fornitura, vendita o trasferimento all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese dei beni ivi menzionati devono assicurare di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di tali beni. |
(6) | L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è così modificato:
1) | All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, lettera e), e di tutte le autorizzazioni relative all'acquisto, all'importazione o al trasporto dall'Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell'Iran.» |
2) | L'articolo 3 bis è così modificato:
a) | il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»; |
b) | è inserito il seguente paragrafo 6 bis: «6 bis. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a) in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.» | |
3) | L'articolo 3 quater è così modificato:
a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»; |
b) | è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.» | |
4) | L'articolo 3 quinquies così modificato:
a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 garantisce che:
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