Council Regulation (EU) 2017/2062 of 13 November 2017 amending Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date14 November 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 14 November 2017
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14.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295/4

REGOLAMENTO (UE) 2017/2062 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
(2) Il 16 ottobre 2017, il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e/o con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 EUR e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio.
(3) Il regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 per dare attuazione alle misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
(4) Il Consiglio ha altresì invitato la Commissione a riesaminare l'elenco dei beni di lusso soggetti a un divieto di importazione e di esportazione in consultazione con gli Stati membri.
(5) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria, in particolare, un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 265 I del 16.10.2017, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

«

ALLEGATO VIII

Beni di lusso di cui all'articolo 10

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1) Cavalli

0101 21 00 Riproduttori di razza pura
ex 0101 29 90 Altro

2) Caviale e suoi succedanei

1604 31 00 Caviale
1604 32 00 Succedanei del caviale

3) Tartufi e relative preparazioni

0709 59 50 Tartufi
ex 0710 80 69 Altro
ex 0711 59 00 Altro
ex 0712 39 00 Altro
ex 2001 90 97 Altro
2003 90 10 Tartufi
ex 2103 90 90 Altro
ex 2104 10 00 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
ex 2106 00 00 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4) Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2203 00 00 Birra di malto
2204 10 11 Champagne
2204 10 91 Asti spumante
2204 10 93 Altro
2204 10 94 a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 10 96 Altri vini varietali
2204 10 98 Altro
2204 21 00 in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri
2204 29 00 Altro
2205 00 00 Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2206 00 00 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
2207 10 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol
2208 00 00 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

5) Sigari e sigaretti

2402 10 00 Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 90 00 Altro

6) Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

3303 Profumi e acque da toletta
3304 00 00 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
3305 00 00 Preparazioni per capelli
3307 00 00 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
6704 00 00 Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7) Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di valore unitario superiore a 50 EUR

ex 4201 00 00 Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
ex 4202 00 00 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toeletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
ex 4205 00 90 Altro
ex 9605 00 00 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

8) Giacconi il cui valore unitario è superiore a 75 EUR, o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di valore unitario superiore a 20 EUR

ex 4203 00 00 Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
ex 4303 00 00 Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
ex 6101 00 00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
ex 6102 00 00 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
ex 6103 00 00 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
ex 6104 00 00 Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza
ex 6105 00 00 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo
ex 6106 00 00 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
ex 6107 00 00 Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
ex 6108 00 00 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
ex 6109 00 00 T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
ex 6110 00 00 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
ex 6111 00 00 Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)
ex 6112 11 00 di cotone
ex 6112 12 00 di
...

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