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16.10.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | LI 265/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1858 DEL CONSIGLIO
del 16 ottobre 2017
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(2) | Nelle risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017), adottate rispettivamente il 5 agosto 2017 e l'11 settembre 2017, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («CSNU») ha espresso la sua più profonda preoccupazione per i test con missili balistici condotti il 3 luglio 2017 e il 28 luglio 2017 e per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte con le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) e 2356 (2017) del CSNU. |
(5) | Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio. |
(6) | Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(8) | Al fine di garantire che le misure di cui al presente regolamento siano effettive, esso dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
1) | l'articolo 16 sexies è sostituito dal seguente: «Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) | le transazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati negli allegati XIII, XV, XVI e XVII; |
b) | le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017); |
c) | il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e |
d) | lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione. | 2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»; |
2) | l'articolo 16 octies è sostituito dal seguente: «Articolo 16 octies 1. In deroga all'articolo 16 |
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