Council Regulation (EU) 2017/1325 of 17 July 2017 amending Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date18 July 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 185, 18 July 2017
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18.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185/16

REGOLAMENTO (UE) 2017/1325 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2),

considerando quanto segue:

(1) Il 6 febbraio 2017 il Consiglio ha preso atto che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e della sicurezza in Libia.
(2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1338 (3), che si applica le restrizioni all'esportazione in Libia su talune merci che possono essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
(3) L'attuazione delle misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis 1. Occorre un'autorizzazione preventiva per:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato VII, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia, o per un uso in Libia;
b) fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni di cui all'allegato VII, o pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti beni, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;
c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui all'allegato VII, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la
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