Council Regulation (EU) 2017/1419 of 4 August 2017 amending Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Published date | 05 August 2017 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 204, 5 August 2017 |
5.8.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 204/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1419 DEL CONSIGLIO
del 4 agosto 2017
che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2017/1427 del Consiglio del 4 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (3). |
(2) | Il 29 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2362 (2017) che proroga l'applicazione delle misure alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia e che specifica inoltre i criteri di inserimento nell'elenco. |
(3) | Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1427 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333. |
(4) | L'attuazione di queste misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:
1) | all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) o al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017).»; |
2) | l'articolo 15 è così modificato:
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