Council Regulation (EU) 2017/1419 of 4 August 2017 amending Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date05 August 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 5 August 2017
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5.8.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1419 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/1427 del Consiglio del 4 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (3).
(2) Il 29 giugno 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2362 (2017) che proroga l'applicazione delle misure alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia e che specifica inoltre i criteri di inserimento nell'elenco.
(3) Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1427 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333.
(4) L'attuazione di queste misure richiede un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015) o al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017).»;
2) l'articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato caricare, trasportare o scaricare
...

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