Règlement (UE) 2018/2004 du Conseil du 17 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
Published date | 18 December 2018 |
Subject Matter | politica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 322, 18 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 322, 18 décembre 2018 |
18.12.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 322/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/2004 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333. |
(2) | Il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2441 (2018), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia e constatando che la situazione in Libia continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di includere nuovi esempi di condotta che rispondono ai criteri di designazione. |
(3) | Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2012 (3) che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 per tener conto delle modifiche contenute nella risoluzione 2441 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(4) | Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.. |
(5) | Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11...
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