Règlement (UE) 2018/2004 du Conseil du 17 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

Published date18 December 2018
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 322, 18 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 322, 18 décembre 2018
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18.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/12

REGOLAMENTO (UE) 2018/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333.
(2) Il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2441 (2018), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia e constatando che la situazione in Libia continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di includere nuovi esempi di condotta che rispondono ai criteri di designazione.
(3) Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2012 (3) che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 per tener conto delle modifiche contenute nella risoluzione 2441 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(4) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri..
(5) Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11...

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