Council Regulation (EU) No 1290/2014 of 4 December 2014 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, and amending Regulation (EU) No 960/2014 amending Regulation (EU) No 833/2014

Published date05 December 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 5 December 2014
L_2014349IT.01002001.xml
5.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/20

REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e la decisione 2014/659/PESC che modifica la decisione 2014/512/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. (2).
(2) L'8 settembre 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014. (3).
(3) Il 4 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/872/PESC.
(4) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione in seguito all'adozione della decisione 2014/872/PESC.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 960/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.»;
2) all'articolo 2 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, e la prestazione dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.»;
3) all'articolo 3, i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o in qualsiasi altro Stato, se tali prodotti sono destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. 2. Per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle norme dettagliate di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3. L'allegato II comprende determinati prodotti adatti alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione petrolifere in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:
a) prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri;
b) prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico; o
c) progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio.
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione. 5. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni di esportazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato II se hanno fondati motivi per ritenere che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti siano destinati ad una delle categorie di progetti di prospezione e produzione di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione riguardino l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso anteriormente al 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto. Le autorità competenti possono altresì concedere un'autorizzazione qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.»;
4) all'articolo 3 bis
...

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