Council Regulation (EU) No 124/2014 of 10 February 2014 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Published date11 February 2014
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 040, 11 febbraio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 040, 11 février 2014
L_2014040IT.01000801.xml
11.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/8

REGOLAMENTO (UE) N. 124/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.
(2) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/74/PESC (3), che modifica la decisione 2013/255/PESC.
(3) Occorre introdurre nel regolamento (UE) n. 36/2012 un’ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell’esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane.
(4) Tale misura rientra nell’ambito del trattato e la sua attuazione richiede quindi un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente:

«i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell’OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell’OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell’OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale
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