Council Regulation (EU) No 971/2013 of 10 October 2013 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran

Published date12 October 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 12 October 2013
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12.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/1

REGOLAMENTO (UE) N. 971/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC e dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati VIII e IX di tale regolamento.
(2) Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/497/PESC (3) che modifica la decisione 2010/413/PESC e dispone un criterio di inclusione negli elenchi adeguato per includere persone e entità che hanno aggirato o violato le misure restrittive.
(3) Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell’Unione, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012, è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
'b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010);';
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie
...

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